Approfondimenti

La legge Lorenzin, negli atti: il decreto, il parere che nessuno cita, la revisione mai arrivata

26 Agosto 2026

In breve. Parliamo dell’obbligo vaccinale pediatrico introdotto dalla cosiddetta legge Lorenzin: dieci vaccinazioni per i minori da zero a sedici anni — e per tutti i minori stranieri non accompagnati — introdotte per decreto d’urgenza il 7 giugno 2017 e convertite in legge il 31 luglio. Non il COVID, non gli operatori sanitari, non gli over 50: quella è un’altra storia, con altre norme e altre date.

Sui vaccini non prendiamo posizione: il merito clinico dei dieci prodotti non è materia nostra. Sulla legge una posizione ce l’abbiamo, ed è dichiarata in fondo — dopo i fatti, separata da essi, etichettata come opinione.

Il documento centrale di questo articolo è la Relazione illustrativa che accompagnava il decreto: il testo con cui il governo ha spiegato al Parlamento perché servisse quella legge. È pubblica dal 2017. L’avete mai letta?

Noi sì.

Ed è da lì che comincia questo articolo, perché si discute di questa norma da nove anni senza aprire il documento con il quale il governo ha cercato di giustificarla.

Dentro c’è la premessa che regge tutto il resto.

Lo Stato aveva quattro obblighi vaccinali dal 1939, dal 1963, dal 1966 e dal 1991. Nel documento con cui ne aggiunge altri otto, ammette di non aver mai fatto rispettare i quattro che aveva.

Da lì partono cinque constatazioni che nessuna ricostruzione ufficiale ha mai messo in fila.

La Relazione motiva il tetano come protezione del singolo, non della collettività.
Applica la soglia del 95% a dodici vaccinazioni, dopo aver indicato la contagiosità di quattro.
Le vaccinazioni meglio coperte sono finite nel blocco che non si può rivedere; quelle peggio coperte in quello rivedibile.
L’esonero per chi è già immune esiste per legge ma di fatto non è esercitabile, e lo Stato lo certifica ogni anno.
La revisione periodica prevista dalla legge non risulta pervenuta alle prime due scadenze; per la terza siamo ancora in attesa.

Tutto quello che segue sta in Gazzetta Ufficiale, negli atti parlamentari, sui siti dell’Istituto superiore di sanità, dell’AIFA e della Corte costituzionale. Dove non abbiamo trovato, lo diciamo. Dove deduciamo, lo segnaliamo. Le avvertenze metodologiche stanno in nota e sono parte del pezzo.


Quid tristes querimoniae,
si non supplicio culpa reciditur,
quid leges sine moribus vanae proficiunt?

A che servono le lamentele, se la colpa non viene recisa dalla pena?
A che servono leggi vane, senza costumi?

— Orazio, Odi, III, 24, vv. 33-36


Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, al Consiglio informale dei ministri della Salute dell'Unione europea, ottobre 2016
Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, al Consiglio informale dei ministri della Salute UE, 3 ottobre 2016 — l’anno prima del decreto. Foto Rastislav Polak / EU2016 SK, CC0.

📑 Indice

Parte I — La lista

Parte II — La misura

Parte III — Il presidio

Chiusura

Apparato


PARTE I — LA LISTA

Primo: quattro obblighi, e nessun controllo

Prima del 2017 le vaccinazioni obbligatorie erano quattro: difterite dal 1939, tetano dal 1963, poliomielite dal 1966, epatite B dal 1991.

La Relazione illustrativa che accompagna il decreto ricostruisce cosa era successo a quegli obblighi, e lo fa con una franchezza che nessuno ha mai citato.

Una precisazione, perché qui è facile confondersi. Il documento è del giugno 2017 — è quello con cui il governo presenta al Parlamento la legge nuova. Ma quello che descrive è il mondo prima della legge nuova: lo stato di applicazione dei quattro obblighi allora vigenti. Quando la Relazione scrive «oggi», intende il proprio oggi, cioè l’ultimo giorno del vecchio sistema. È una fotografia scattata dal governo, sul governo, il giorno prima di cambiare tutto.

Racconta che in origine l’inadempimento era sanzionato penalmente e che l’articolo 47 del d.P.R. 1518 del 1967 imponeva la presentazione del certificato all’atto dell’iscrizione a scuola, a pena del rifiuto dell’iscrizione. Poi, nel 1999, quel meccanismo viene smontato: la mancata certificazione non comporta più il rifiuto di ammissione, e ai dirigenti resta solo un obbligo di comunicazione all’ASL.

E arriva la parte che conta:

Concretamente, oggi, non viene effettuato un controllo rigoroso in ordine all’adempimento degli obblighi vaccinali auto-dichiarato dai genitori, all’atto dell’iscrizione, come dimostrato dal fatto che pervengono al Ministero della salute solo poche decine di segnalazioni l’anno, mentre dai dati raccolti per calcolare le coperture vaccinali, i non vaccinati nel Paese sarebbero, ogni anno, alcune decine di migliaia.

Ed è la frase immediatamente successiva, nello stesso paragrafo, a chiudere il quadro:

Inoltre, i sanitari competenti avrebbero l’obbligo di segnalare l’inadempimento all’autorità giudiziaria ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile nei confronti dei genitori, ma di fatto questo accade di rado.

Entrambi i passaggi stanno a pagina 2 della Relazione illustrativa, l’una di seguito all’altra[1]. Non sono il commento di un avversario della legge: sono il governo che, nel documento con cui chiede al Parlamento di ampliare quegli obblighi, descrive come venivano applicati quelli che già c’erano.

E il richiamo agli articoli 330 e seguenti del codice civile non è un dettaglio tecnico. Sono le norme sulla decadenza e sulla limitazione della responsabilità genitoriale: lo strumento più pesante di cui l’ordinamento disponesse in materia.

Attenzione a non confonderlo con quello che verrà dopo. Quell’obbligo di segnalazione non lo introduce il decreto: c’era già, e la Relazione stessa, poche pagine più avanti, lo àncora alla sentenza n. 26 del 1991 della Corte costituzionale — l’operatore sanitario competente «deve, per parte sua, segnalare o denunziare l’omissione o il rifiuto dei genitori». Esisteva da ventisei anni, gravava sui medici, portava al giudice minorile. E di fatto non veniva azionato.

(Cosa diversa, e successiva, è la segnalazione dell’ASL alla Procura per i Minorenni che il decreto del 7 giugno introduceva al comma 5: quella è del 2017, e il Parlamento l’ha cancellata in sede di conversione. Se ne parla alla tredicesima.)

La Relazione aggiunge che, per effetto della depenalizzazione operata dalla legge 689 del 1981, le sanzioni allora vigenti erano assolutamente irrisorie — fino a 154,94 euro per la polio, da 51,65 a 258,23 per l’epatite B — e che in alcune aree del Paese si era proceduto al de-sanzionamento completo.

Rileggiamola in italiano corrente. Lo Stato aveva quattro obblighi di legge, vecchi di decenni. Sapeva che decine di migliaia di bambini l’anno non li rispettavano. Riceveva poche decine di segnalazioni. Sapeva che i medici non denunciavano. Sapeva che le sanzioni erano irrisorie e che da qualche parte non si applicavano affatto.

La risposta a tutto questo non è stata far funzionare il controllo sui quattro obblighi esistenti. È stata aggiungerne altri otto.

Questa è la premessa da cui parte tutto il resto, ed è la sola cosa che chiediamo di tenere a mente fino in fondo.

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Secondo: i dieci, uno per uno

Il decreto del 7 giugno 2017 ne prevedeva dodici: alle quattro storiche aggiungeva pertosse, Haemophilus influenzae b, meningococco B, meningococco C, morbillo, rosolia, parotite e varicella. La legge di conversione ne tolse due — meningococco B e C — portandole a dieci.

(Pneumococco e rotavirus non furono mai obbligatori: la conversione li inserì tra le vaccinazioni a offerta attiva e gratuita.)

La Relazione illustrativa contiene una scheda per ciascuna delle dodici, con lo stato dell’obbligo, la copertura raggiunta e i «problemi e rischi attuali e potenziali». Le coperture che riporta — coorte 2014, al 31 dicembre 2016 — sono la cosa più interessante del documento, e vanno messe accanto al blocco in cui ciascuna voce è finita.

# Vaccinazione Copertura dichiarata Comma Revisione triennale
1 Tetano 93,7% 1
2 Difterite 93,6% 1
3 Pertosse 93,6% 1
4 Poliomielite 93,3% 1
5 Haemophilus influenzae b 93,1% 1
6 Epatite B 93,0% 1
7 Morbillo 87,3% 1-bis
8 Rosolia 87,2% 1-bis
9 Parotite 87,2% 1-bis
10 Varicella 46,1% 1-bis
Meningococco C 80,7% tolto in conversione
Meningococco B dato non disponibile tolto in conversione

Il comma 1-ter prevede che l’obbligatorietà delle sole quattro del comma 1-bis possa cessare con decreto ministeriale, dopo una verifica triennale. Le prime sei non hanno clausola di riesame.

Guardi la colonna delle coperture accanto a quella della revisione.

Le sei vaccinazioni meglio coperte — tutte oltre il 93% — sono finite nel blocco che non si può rivedere. Le quattro peggio coperte, compresa quella al 46%, sono finite in quello rivedibile.

Se il criterio fosse stato la gravità del problema, la ripartizione sarebbe rovesciata: si rende intoccabile ciò che sta male, si lascia rivedibile ciò che sta bene.

Esiste una spiegazione tecnica, e la vedremo alla sezione undicesima: i numeri 1-6 sono i sei componenti dell’esavalente, i numeri 7-10 i quattro del quadrivalente MPRV, e si può togliere un obbligo solo dove esiste una formulazione che lo consenta. È ragionevole. Ma è una spiegazione industriale, e vale la pena registrare che il criterio dichiarato dalla Relazione — coperture ed epidemiologia — porterebbe alla divisione opposta[5].

E su questa divisione c’è un rilievo che non viene da noi. La Corte costituzionale, nel salvare la legge, ha definito il riesame triennale uno «strumento di flessibilizzazione» introdotto opportunamente in sede di conversione — e ne ha sollecitato l’estensione anche alle altre vaccinazioni. Nove anni dopo, quelle sei stanno ancora dove stavano.

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Terzo: le tre che non tornano

L’argomento principale a favore di un obbligo vaccinale scolastico è la protezione dei terzi: un bambino non vaccinato mette a rischio chi non può vaccinarsi. La Relazione lo formula bene, spiegando che gli immunodepressi e i malati cronici possono frequentare la collettività solo a condizione che tutti gli altri siano vaccinati. È l’argomento dell’immunità di gregge, ed è valido.

Alla Consulta si affianca un secondo fondamento, che la Corte richiama: la tutela della salute del minore stesso, e il dovere dei genitori di non compiere scelte pregiudizievoli per lui. Due fondamenti distinti — e la distinzione conta, perché l’esclusione dal nido è una misura di comunità: se il fine fosse proteggere il bambino da sé stesso, tenerlo fuori dal servizio lo danneggerebbe e basta.

Applichiamo dunque il criterio comunitario alla lista.

Il tetano

Il tetano si contrae dal terreno, dalla polvere, da una ferita contaminata da spore. Non si trasmette da persona a persona. Non esiste un bambino che possa prenderlo dal compagno di banco.

E qui non serve la nostra deduzione, perché lo dice la Relazione. Motivando l’obbligo antitetanico, il governo scrive:

Questa vaccinazione serve alla protezione del singolo da una malattia letale e per ridurre i rischi di una profilassi post-esposizione.

Nessun accenno all’immunità di gregge. È l’unica delle dodici schede in cui il governo scrive, in lettere, che quella vaccinazione serve alla protezione del singolo. Non è una nostra lettura fra le tante possibili: è la frase.

E c’è un dettaglio che la incornicia. Il paragrafo che introduce tutte e dodici le schede si apre così: «si tratta di malattie che hanno una elevata contagiosità». Il documento definisce la categoria per contagiosità, ci mette dentro l’unica malattia dell’elenco che fra persone non si trasmette, e quando arriva a motivarla scrive tutt’altro.

Va riportato anche quello che la scheda aggiunge. La Relazione scrive che «l’incidenza del tetano in Italia è circa 10 volte superiore alla media europea e statunitense, tanto che l’Italia è il primo Paese europeo per numero di casi notificati».

Dieci volte tanto: sembra enorme. Ma dieci volte cosa? Il numero assoluto la Relazione lo dà due righe più su, nella stessa scheda, e non lo mette in evidenza:

L’incidenza attuale in Italia è inferiore a 1 caso su 1 milione di abitanti grazie alle alte CV mantenute per tanti anni, con i soggetti di età superiore ai 64 anni (per lo più donne mai vaccinate) maggiormente interessati dalla malattia.

Meno di un caso ogni milione di abitanti. Su una popolazione di sessanta milioni fanno meno di sessanta casi l’anno in tutto il Paese — e il conto è nostro, la cifra è del governo.

Allo stesso ordine di grandezza si arriva per via diretta con il Piano nazionale vaccini 2005-2007, l’accordo Stato-Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nella sua tabella dei casi il tetano ha una media di 85 casi l’anno nel quinquennio 1998-2002. Nella colonna accanto, quella della classe 0-14 anni, c’è uno zero.

E quello zero il Piano non lo lascia alla tabella. Lo scrive anche a parole:

Da diversi decenni non si registrano casi di tetano in età pediatrica o adolescenziale.

Diversi decenni. Nero su bianco, in Gazzetta Ufficiale, nel 2005.

Rimettiamo dunque insieme i pezzi. Una malattia che non si trasmette fra persone. Meno di un caso per milione. Ottantacinque casi l’anno, quasi tutti sopra i sessantacinque, quasi tutte donne mai vaccinate. Zero casi pediatrici da decenni. E per questa malattia, dal 2017, un bambino di due anni può essere escluso dall’asilo nido.

E quello stesso Piano, dodici anni prima del decreto, era esplicito anche sull’effetto di gregge. Nella scheda dedicata al tetano scriveva:

Al contrario di quanto avviene per le malattie che si trasmettono da persona a persona, per il tetano il raggiungimento di coperture vaccinali elevate in età pediatrica non consente di ottenere un effetto di protezione indiretta di popolazione.

E aggiungeva che nella situazione italiana «la malattia colpisce soprattutto gli anziani». Non è una tesi nostra, non è una tesi di un movimento: è un documento ufficiale dello Stato italiano, in Gazzetta Ufficiale, che nega esplicitamente l’esistenza di un effetto di gregge dalla vaccinazione antitetanica pediatrica.

Il tetano in una tabella

Tutto quello che precede sta in atti pubblici dello Stato. Messo in colonna, fa questo effetto.

Il tetano, secondo i documenti del governo
Trasmissione da persona a persona nessuna
Effetto di protezione indiretta dalla vaccinazione pediatrica nessuno (Piano 2005)
Incidenza in Italia meno di 1 caso per milione di abitanti (Relazione 2017)
Casi l’anno, media 1998-2002 85 (Piano 2005)
Di cui in età 0-14 anni 0 (Piano 2005)
Come lo motiva il governo nel 2017 «protezione del singolo»
Copertura raggiunta, coorte 2014 93,7% — la più alta delle dieci
Dove è stato collocato comma 1: il blocco che non si può rivedere
Conseguenza per il minore 0-6 non in regola esclusione dal nido

Le prime cinque righe e la sesta dicono la stessa cosa in sei modi diversi: quella vaccinazione, qualunque cosa faccia per il bambino che la riceve, non fa nulla per i suoi compagni di stanza. Le ultime tre dicono che è la voce meglio coperta dell’intero elenco, che è finita nel blocco intoccabile, e che chi non la fa non entra al nido.

Una spiegazione, in verità, c’è — e la diamo noi, perché è la sola che regge. Il tetano sta nel comma 1 perché è uno dei sei componenti dell’esavalente: non si può togliere un obbligo se non esiste una fiala che lo consenta. All’epoca il monovalente antitetanico in Italia esisteva — è l’unico dei dieci a essere sopravvissuto fino a oggi, e vedremo all’undicesima che sta uscendo di scena adesso — ma il combinato è ciò che si somministra. Lo vedremo per esteso all’undicesima.

Solo che quella spiegazione non è sanitaria. È industriale. E allora la domanda cambia forma, e diventa più scomoda:

L’unica delle dieci vaccinazioni che il governo stesso dichiara priva di effetto di gregge, con zero casi pediatrici da decenni e la copertura più alta di tutte, sta nel blocco che non si può rivedere — e la sua omissione costa a un bambino di due anni l’accesso all’asilo — perché così è composta la confezione.

Non c’è bisogno di immaginare nulla di più di questo, e noi non lo immaginiamo: non abbiamo alcun documento che indichi un movente, e se l’avessimo lo pubblicheremmo[19]. Quello che affermiamo è più stretto e non richiede di credere a niente: che il criterio dichiarato dalla Relazione — coperture ed epidemiologia — su questa voce porta nella direzione opposta a quella presa, e che nessun atto parlamentare che abbiamo letto si pone il problema.

E qui la domanda va posta con precisione, perché è facile porla male.

Che il vaccino antitetanico protegga il bambino che lo riceve lo scrive il governo, ed è merito clinico: materia su cui abbiamo dichiarato dalla prima riga di non pronunciarci. La prendiamo per buona, perché non è lì che si gioca.

E i decenni senza casi pediatrici non dicono il contrario. Sono compatibili con due letture opposte — che i casi manchino grazie alla copertura mantenuta per ottant’anni, o che in quella fascia d’età il rischio sia comunque minimo — e la Relazione sceglie la prima, scrivendo che l’incidenza è così bassa «grazie alle alte CV mantenute per tanti anni». Dedurre da uno zero l’inutilità di un vaccino sarebbe la stessa inferenza indebita che contestiamo agli altri, fatta nella direzione opposta. Non la facciamo.

Il bersaglio è un altro. L’esclusione dal nido non protegge il bambino escluso: ha una sola ragione dichiarata, ed è proteggere gli altri. Per il tetano quella frase non ha oggetto — non esiste l’altro bambino da proteggere.

Resta una misura che non produce l’effetto per cui è stata istituita. E una misura così non smette di produrre effetti: continua a tenere fuori dall’asilo nido un bambino di due anni.

Se non serve per quello, serve a qualcos’altro. Quel qualcos’altro, in nove anni, nessun atto lo ha scritto.

L’epatite B

Si trasmette per via ematica, sessuale e verticale al parto. In una comunità di bambini piccoli una trasmissione orizzontale rara resta possibile — morsi, graffi, epistassi, superfici contaminate — e chi difende quella voce lo dirà.

Ma anche qui vale la lettura del documento. La scheda della Relazione parla di endemia italiana, di letalità dell’epatite fulminante, di cronicizzazione nei neonati. Non contiene una riga sul rischio di contagio in ambiente scolastico. L’argomento con cui si giustifica l’esclusione dal nido non compare nella motivazione di quella voce.

E resta la sproporzione: se il grado di coercizione segue la trasmissibilità, il morbillo — che la Relazione stessa indica con R₀ 17-18 — e l’epatite B non possono stare sullo stesso gradino. Nella legge ci stanno, e per giunta il morbillo è nel blocco rivedibile e l’epatite B in quello intoccabile.

La poliomielite

La regione europea dell’OMS è polio-free dal 2002 — lo scrive la Relazione stessa — e l’ultimo caso indigeno italiano è del 1982. La motivazione è il rischio di reintroduzione, argomento legittimo. Ma un rischio di reintroduzione non è un’emergenza in corso.

Tirando le somme

Su dieci vaccinazioni imposte anche in nome della protezione della comunità scolastica, una è motivata dal governo stesso come protezione individuale, una ha una scheda che non menziona il contagio a scuola, e una riguarda una malattia eliminata dal continente da oltre vent’anni.

Non stiamo dicendo che quei tre vaccini siano inutili: sul merito clinico non ci pronunciamo, né in un senso né nell’altro. Stiamo dicendo che il criterio comunitario non le spiega — e che a dirlo, per il tetano, è il documento del governo.

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Quarto: l’epatite B e il 1991

Della sesta voce vale la pena dire da dove viene, perché è l’unica con una vicenda giudiziaria alle spalle.

L’obbligo contro l’epatite B nasce con la legge 165 del 27 maggio 1991. Ministro della Sanità era Francesco De Lorenzo, direttore generale del Servizio farmaceutico nazionale Duilio Poggiolini. Due anni dopo entrambi finiscono travolti da Tangentopoli, e le condanne diventano definitive: nel 2012 la Cassazione a sezioni unite civili conferma per ciascuno il risarcimento allo Stato di 5.164.569 euro per danno d’immagine, in relazione a sentenze penali definitive per corruzione e concussione — somme percepite da numerose case farmaceutiche negli anni 1982-1992.

Ci fermiamo qui, e lo dichiariamo. Molte ricostruzioni giornalistiche collegano quell’obbligo a una specifica tangente del produttore del vaccino: noi non lo affermiamo, perché le condanne riguardano il sistema di corruzione su prontuario e prezzi, non la genesi di quella singola decisione[9]. Resta una coincidenza storica, ed è tutto ciò che sosteniamo: nel periodo in cui l’obbligo fu introdotto, il ministro e il direttore generale competente erano al centro di un sistema di corruzione farmaceutica per cui sono stati definitivamente condannati.

E l’origine di una decisione non dice nulla sul merito del prodotto — né in bene né in male. Una tangente non rende cattivo un vaccino, esattamente come l’efficacia di un vaccino non rende pulita una tangente. Sono due piani che non comunicano.

Il punto è del 2017: il decreto non ha confermato passivamente un’eredità, ha riscritto l’elenco da capo e l’ha diviso in due blocchi. In quella riscrittura l’unica voce con quel precedente è stata riconfermata senza che nessuno ne discutesse l’origine, e collocata nel comma 1 — il blocco che non si rivede.

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PARTE II — LA MISURA

Quinto: la soglia

Il numero che ha retto tutto il dibattito è il 95%. La Relazione lo enuncia così: l’obiettivo di copertura raccomandato dall’OMS è pari al 95%, che costituisce la soglia per raggiungere l’immunità di gregge, perché se la quota di vaccinati raggiunge quel valore si arresta la circolazione dell’agente patogeno.

Detto una volta, per tutte e dodici.

Ma nella stessa Relazione, poche righe prima, il governo elenca la contagiosità — e la elenca per quattro malattie. Morbillo R₀ 17-18, pertosse 17-18, varicella 12-14, rosolia 7-8. Nessun R₀ per tetano, difterite, epatite B, polio, Haemophilus, meningococco.

Il governo li introduce con un «ad esempio», e non sta sostenendo che quelle quattro siano le uniche contagiose. Sono però le uniche di cui dichiara la misura.

La soglia dipende da R₀ — è pari a 1 − 1/R₀ — e cambia radicalmente al variare di quel parametro. Applicare un unico valore a dodici patogeni con contagiosità diversa, quando se ne dichiara la contagiosità solo per quattro, è un salto che il documento non colma.

L’eccezione formalizzata davanti alla Consulta

Questo non lo diciamo noi, e non lo dice un sito militante. Sta nel ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato il decreto davanti alla Corte costituzionale, ed è riportato nella sentenza.

Secondo la ricorrente, il valore del 95% non è stato indicato dall’OMS come soglia critica ma solo come soglia ottimale, e ciò esclusivamente in relazione al complesso difterite-tetano-pertosse. Non esiste un’unica soglia critica valida per tutti i patogeni in tutti i contesti, dovendosi tener conto di fattori biologici, ambientali e socio-economici. Conclusione del ricorso: la soglia del 95% cui mira il decreto sarebbe del tutto arbitraria, essendo priva di qualsiasi giustificazione scientifica o normativa.

E la difesa statale ha replicato, va detto: sostenendo che il 95% è un obiettivo che tiene conto sia della soglia critica sia di altri parametri — densità e mobilità della popolazione — e che non risponde al vero che l’OMS l’abbia fissato solo per il complesso difterite-tetano-pertosse.

Quello che nessuno ha stabilito è chi dei due avesse ragione. La Corte non poteva: il suo sindacato non arriva a dire quale sia la soglia epidemiologica corretta. Resta il fatto che una Regione ha eccepito formalmente l’arbitrarietà di quel numero davanti alla Corte costituzionale, che la questione è stata discussa fra le parti, e che da quel giudizio è uscita come ci era entrata.

Quanto è solido il parametro

Vale la pena aggiungere che R₀, per il morbillo, è meno vincolato di come viene presentato. La revisione sistematica di riferimento — Guerra e colleghi, Lancet Infectious Diseases 2017, diciotto studi e cinquantotto stime — mostra che il convenzionale 12-18 non è una misura: le stime pubblicate per lo stesso patogeno vanno da 3,7 a 203,3, e dal grafico gli autori hanno escluso due valori ulteriori, 1,43 e 770,38. La loro conclusione è che ogni Paese dovrebbe calcolare R₀ sui propri dati.

Il perché è aritmetico, e questo passaggio lo aggiungiamo noi: la soglia è pari a 1 − 1/R₀, quindi con R₀ pari a 4 vale il 75%, con R₀ pari a 6 l’83%, con R₀ pari a 12 il 92%. Nella parte bassa dell’intervallo due unità di differenza spostano la copertura necessaria di otto punti.

E le soglie di riferimento in letteratura non sono uniformi. La rassegna classica di Paul Fine indica, per la soglia di immunità di gregge, intervalli intorno al 92-94% per la pertosse, all’83-94% per il morbillo, all’83-85% per la rosolia, all’80-86% per la poliomielite, al 75-86% per la parotite. Per il tetano non esiste soglia, perché il concetto presuppone la trasmissione da persona a persona: e l’ECDC scrive che «il tetano è unico fra le malattie prevenibili da vaccino in quanto non è trasmissibile»[6].

Resta una domanda che non richiede filosofia della scienza: quando quella soglia è stata riesaminata l’ultima volta? La risposta sta nella sezione dodicesima, e la verifica periodica non è un’esigenza che avanziamo noi — è scritta nella legge.

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Sesto: l’urgenza

Il decreto-legge richiede, per l’articolo 77 della Costituzione, casi straordinari di necessità e d’urgenza. Vediamo cosa il governo ha addotto e cosa ne ha detto la Corte, perché su questo punto circolano due letture sbagliate in senso opposto.

Quello che dice la Relazione. Il trend di diminuzione è in corso dal 2013. Le coperture per morbillo e rosolia hanno perso cinque punti tra il 2013 e il 2015, dal 90,4% all’85,3%. Dal 1° gennaio al 14 maggio 2017 si erano registrati 2.395 casi di morbillo, con un aumento di oltre il 500% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. E il rapporto OMS World Health Statistics del 17 maggio 2017 collocava le coperture italiane tra le più basse d’Europa.

La Relazione invoca inoltre il principio di precauzione, citandolo così: in presenza di un’alternativa che presenti un rischio per la salute umana — anche non del tutto accertato — il decisore pubblico deve optare per la soluzione che minimizzi il rischio.

Le due obiezioni, e che fine hanno fatto.

La prima riguarda la parola straordinari. Un trend in corso da quattro anni è documentato, misurato e prevedibile; e il morbillo ha cicli epidemici pluriennali anche a copertura stabile, perché tra un picco e l’altro si riaccumula una coorte di suscettibili. Confrontare un anno di picco con l’anno di valle precedente produce quel «più 500%» — un moltiplicatore che dipende dalla base scelta. Il 2017 fu un anno alto rispetto al 2016, e molto sotto i picchi italiani dei primi anni Duemila.

La seconda è l’efficacia differita: il decreto produceva i suoi effetti dall’anno scolastico successivo, con documentazione da presentare entro il 10 settembre 2017 e, in caso di autocertificazione, entro il 10 marzo 2018.

E su questa la Corte ha risposto nel merito. Va riportato per intero, perché in diritto ci dà torto. Ha scritto che la straordinaria necessità e urgenza «non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito». E ha rimproverato alla Regione «una indebita sovrapposizione concettuale tra urgenza del provvedere ed emergenza sanitaria».

In diritto, quindi, la questione è chiusa. Chi ripete «era differito, dunque non era urgente» sta discutendo con una sentenza che ha già deciso, e perde.

Resta una domanda che il diritto non scioglie perché non è sua: quanto è straordinario un fenomeno che si misura dal 2013 e a cui si risponde con un testo che comincia a operare il settembre successivo? La Corte ha detto che il legislatore poteva. Non ha detto che fosse l’unica strada, né che una legge ordinaria sarebbe arrivata tardi.

Cosa ha detto la Corte sull’articolo 77, e con quale metro. Il Veneto impugnò il decreto anche per violazione dell’articolo 77. La Corte respinse il motivo — ma va capito con quale metro. Dal 1995 il sindacato costituzionale sui presupposti del decreto-legge è limitato all’evidente mancanza: solo l’evidente insussistenza della situazione di fatto vizia il decreto e la legge di conversione.

La Consulta non ha accertato che i presupposti ci fossero. Ha escluso che la loro assenza fosse evidente.

Sono due cose diverse, e la differenza è tutto lo spazio in cui una critica politica può muoversi senza contraddire la sentenza. La nostra è una critica politica, ed è dichiarata come tale[16].

Il percorso che quel testo ha fatto

C’è un ultimo elemento, e sta negli atti parlamentari. Non prova nulla e non lo presentiamo come prova: è la cronologia.

Il disegno di legge di conversione viene presentato alla Camera il 7 giugno 2017 e assegnato lo stesso giorno alla XII Commissione (A.C. 4533). La scheda ufficiale dell’atto registra il seguito: «Restituito al Governo per essere ripresentato all’altro ramo l’8 giugno 2017». Ventiquattro ore. Il testo riparte dal Senato, che lo approva con modificazioni il 20 luglio, e torna a Montecitorio il 21 luglio in seconda lettura (A.C. 4595): esame in Commissione dal 21 al 25, Aula dal 26 al 28, con la questione di fiducia posta dal Governo sull’articolo unico nel testo della Commissione — approvata con 305 voti contro 147 e 2 astenuti, e voto finale 296 a 92.

L’alternanza fra i due rami è prassi ordinaria e da sola basta a spiegare il ritiro: non attribuiamo a quel passaggio nessuna intenzione.

Il parere che nessuno cita

Alla Camera esiste un organo che sui disegni di legge di conversione si pronuncia di mestiere: il Comitato per la legislazione, che ne valuta l’omogeneità, il rapporto con l’ordinamento vigente e la qualità della formulazione. Il Senato non ne ha uno equivalente.

Il Comitato ha esaminato questo decreto, e lo ha fatto in una sola seduta: martedì 25 luglio 2017, dalle 14.50 alle 15.05. Quindici minuti. Ne è uscito un parere con condizioni e osservazioni, che non ci risulta essere mai stato citato in nessuna delle ricostruzioni che circolano. È un documento pubblico e merita di essere letto, perché quasi ogni rilievo che avete incontrato fin qui, in questo articolo, sta lì dentro — scritto da un organo della Camera dei deputati, un mese e mezzo dopo il decreto[21].

Sull’urgenza. Il parere si apre con una premessa di sole due righe, ed è la prima cosa che il Comitato ha ritenuto di dover mettere per iscritto:

il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 maggio 2017, è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di 19 giorni, il 7 giugno 2017

Diciannove giorni fra la delibera del Consiglio dei ministri e la pubblicazione. Non è un’obiezione formulata da noi, e non è un’illazione: è la prima frase del parere. Un provvedimento straordinario, necessario e urgente rimasto diciannove giorni fra l’approvazione e l’entrata in vigore, per poi cominciare a operare tre mesi dopo.

Sui quattro obblighi vecchi. Il Comitato certifica, in linguaggio tecnico, la premessa da cui è partito questo articolo: il provvedimento «si rapporta con l’ordinamento preesistente sovrapponendo i propri contenuti alla normativa già vigente in materia di vaccinazioni obbligatorie, rinvenibile in leggi risalenti ad epoche ormai lontane», «rinunciando a novellare ed aggiornare tale normativa». E arriva al punto:

l’articolo 1, commi 1 e 1-bis, prevede l’obbligatorietà di 10 vaccinazioni, 4 delle quali sono già obbligatorie ai sensi delle leggi vigenti, senza che dall’articolato traspaia la distinzione tra i nuovi e i vecchi obblighi

Sulla clausola di revisione, quella della dodicesima sezione, il rilievo è doppio. Il Comitato osserva che il comma 1-ter affida «ad una fonte secondaria il potere di intervenire su una fonte primaria», con una delegificazione atipica che «non offre le medesime garanzie» di quella disciplinata dalla legge 400 del 1988. E poi nota la cosa che, nove anni dopo, spiega tutto:

si pone in capo al Ministro, in caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto (evidentemente entro una certa data, che non viene indicata), un obbligo di trasmissione alle Camere di «una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione»

Una certa data, che non viene indicata. Il difetto fu segnalato prima che la legge fosse approvata, da un organo della Camera. Non è stato corretto. Ed è la ragione per cui oggi nessuno è formalmente inadempiente: manca il giorno da cui contare.

E poi c’è la riga con cui il parere si chiude, a verbale, pronunciata dal presidente del Comitato:

Tancredi TURCO, presidente, constata come l’avanzata fase di esame del decreto-legge non consenta di formulare proposte emendative volte al recepimento delle condizioni contenute nel parere.

Va letta con calma. L’organo che alla Camera controlla la qualità delle leggi formula le proprie condizioni, e il suo stesso presidente mette a verbale che non c’è più tempo per tradurle in emendamenti. Il giorno dopo il testo è in Aula. Tre giorni dopo il Governo pone la fiducia.

Va detto anche cosa il Comitato non ha rilevato. Sull’omogeneità del contenuto il giudizio è positivo. Il decreto «reca un insieme di misure omogenee in materia di prevenzione vaccinale», e il carattere omogeneo «non risulta alterato» dalle modifiche del Senato. Chi sostiene che fosse un decreto disomogeneo o omnibus ha contro il parere dell’organo competente.

Il resto lo dicono i cinquantaquattro giorni, e lo si vede alla tredicesima: dove il Parlamento ha potuto incidere, ha inciso. Ha tolto due vaccinazioni, ha diviso per quindici la sanzione, ha cancellato la Procura minorile. Dove non ha potuto — le condizioni del Comitato — non ha inciso affatto.

Chi raccontava l’emergenza

Un elemento di contesto, con il suo paletto.

Il 22 ottobre 2014, a Porta a Porta, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin afferma che solo di morbillo, a Londra, l’anno precedente erano morti duecentosettanta bambini. Un anno dopo, il 22 ottobre 2015, a Piazzapulita, afferma che a Londra un’epidemia avrebbe fatto più di duecento morti tra i bambini.

I dati ufficiali del governo britannico: un solo decesso in Inghilterra e Galles nel 2013 — un uomo di venticinque anni — e nessuno nel 2014. E quel decesso non avvenne a Londra: avvenne a Swansea, in Galles, nell’epidemia gallese del 2012-2013. Nella città indicata dal ministro, nell’anno indicato dal ministro, i morti furono zero.

Il fatto è solido perché lo concede anche il fronte opposto: David Puente, che smonta di mestiere le bufale degli avversari dell’obbligo, parla apertamente di errore. Nessuna delle due affermazioni è mai stata rettificata, e nessuno dei due conduttori chiese la fonte.

Il paletto: quelle dichiarazioni precedono il decreto di due anni e mezzo. Non dimostrano che la legge sia stata «fatta passare con l’inganno» — chi lo scrive si fa smontare con le date, e sono due dichiarazioni sullo stesso presunto episodio, non due episodi distinti. Dimostrano una cosa più stretta: che chi ha promosso quella legge aveva alle spalle due affermazioni televisive false sullo stesso argomento, mai corrette e mai contestate in studio, e che la smentita — reperibile in dieci minuti sul sito del governo britannico — non fu pubblicata da nessuna testata maggiore.

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Settimo: l’antefatto che manca dal racconto

Il decreto viene raccontato come reazione a un’emergenza. Ma la Relazione stessa lo colloca in un quadro più ampio e lo dichiara — tenuto conto anche delle strategie concordate a livello europeo e internazionale — e il comma 1, come modificato in conversione, indica tra le finalità il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale.

Quel quadro ha una data d’inizio, ed è pubblica da undici anni. 26 settembre 2014, Casa Bianca, summit del Global Health Security Agenda: il Ministero della Salute comunica che è stata formalizzata la leadership dell’Italia nel campo delle immunizzazioni, e il comunicato AIFA del 29 settembre è più netto — l’Italia guiderà per cinque anni le strategie e le campagne vaccinali nel mondo. Nella delegazione, accanto al ministro e al presidente dell’AIFA, c’è Ranieri Guerra, consigliere scientifico dell’ambasciata a Washington, che dal 2014 al 2017 sarà direttore generale della Prevenzione sanitaria — la direzione competente sul decreto, quella che ne firmerà la circolare attuativa.

E il problema è già nominato allora: commentando l’incarico, il presidente dell’AIFA osserva che il riconoscimento arriva soprattutto in un momento in cui crescono gli atteggiamenti ostili ai vaccini. Settembre 2014, due anni e nove mesi prima dell’emergenza dichiarata.

Due paletti, uno per lato, perché qui non dimostriamo nulla. Non risulta alcun impegno a introdurre l’obbligo in Italia: l’incarico riguarda strategie e campagne nel mondo, e il salto da «capofila internazionale» a «quindi doveva fare la legge Lorenzin» lo compiono tutte le ricostruzioni che circolano — nessuna esibisce l’atto, e noi non lo compiamo. E non risulta nemmeno la regia che si racconta: la linea «Gates comanda, l’Italia esegue» non trova riscontro nella governance del GHSA[12].

Quello che c’è, ed è pubblico, è la composizione dell’organo direttivo: accanto agli Stati siede come membro permanente il Private Sector Round Table, la coalizione delle imprese, guidata nel tempo da dirigenti di Johnson & Johnson e AstraZeneca. Non serve immaginare una mano occulta: la sedia dell’industria farmaceutica nell’organismo che definisce le priorità vaccinali globali ha una targhetta col nome sopra, e proprio per questo non la guarda nessuno.

Nel giugno 2017 l’Italia non stava reagendo a una sorpresa. Stava proseguendo un percorso cominciato nel settembre 2014 — un impegno quinquennale mai discusso in Parlamento — e la Relazione lo dichiara.

Il quinquennio si è chiuso nel 2019 e l’incarico non risulta rinnovato.

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Ottavo: come hanno fatto gli altri

Si sente ripetere che l’Italia non ha fatto nulla di eccezionale, perché anche altri Paesi europei hanno obblighi vaccinali. È vero, ed è una risposta a una domanda diversa.

Nel 2024, su trenta Paesi UE/SEE, tredici hanno almeno una vaccinazione pediatrica obbligatoria e diciassette nessuna. Ma «almeno una» copre situazioni lontanissime: il Belgio ne ha una sola, la Germania una sola dal 2020. Guardando all’ampiezza, l’obbligo a doppia cifra in Europa occidentale ce l’hanno l’Italia dal 2017 e la Francia dal 2018. Nessun altro. Ungheria e Lettonia, che li hanno quasi tutti — come la Francia —, appartengono però a una tradizione centro-orientale; Svizzera, Austria, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Scandinavia non ne hanno nessuno.

Nel giugno 2017 nessun Paese dell’Europa occidentale aveva un obbligo pediatrico di quell’ampiezza. L’Italia passa da quattro a dieci ed è sola nel suo blocco.

I tredici, in colonna

Vale la pena vedere l’elenco per intero[13].

Paese Area Obbligatorie Quali
Francia resto d’Europa 11 MPR, DTP, Hib, epatite B, polio, meningococco, pneumococco
Ungheria post-socialista 11 MPR, varicella, DTP, Hib, epatite B, polio, pneumococco
Lettonia post-socialista 11 MPR, varicella, DTP, Hib, epatite B, polio, pneumococco
Italia resto d’Europa 10 MPR, varicella, DTP, Hib, epatite B, polio
Bulgaria post-socialista 10 MPR, DTP, Hib, epatite B, polio, pneumococco
Croazia post-socialista 10 MPR, DTP, Hib, epatite B, polio, pneumococco
Polonia post-socialista 10 MPR, DTP, Hib, epatite B, polio, pneumococco
Slovacchia post-socialista 10 MPR, DTP, Hib, epatite B, polio, pneumococco
Cechia post-socialista 9 MPR, DTP, Hib, epatite B, polio
Slovenia post-socialista 9 MPR, DTP, Hib, epatite B, polio
Malta resto d’Europa 3 tetano, difterite, polio
Belgio resto d’Europa 1 polio
Germania resto d’Europa 1 morbillo
Austria resto d’Europa 0
Cipro resto d’Europa 0
Danimarca resto d’Europa 0
Estonia post-socialista 0
Finlandia resto d’Europa 0
Grecia resto d’Europa 0
Irlanda resto d’Europa 0
Islanda resto d’Europa 0
Liechtenstein resto d’Europa 0
Lituania post-socialista 0
Lussemburgo resto d’Europa 0
Norvegia resto d’Europa 0
Paesi Bassi resto d’Europa 0
Portogallo resto d’Europa 0
Romania post-socialista 0
Spagna resto d’Europa 0
Svezia resto d’Europa 0

MPR = morbillo, parotite, rosolia (contate come tre). DTP = difterite, tetano, pertosse (contate come tre). Malta impone tetano e difterite, non la pertosse. In Germania è obbligatorio il solo morbillo: parotite e rosolia restano raccomandate. Dove la colonna segna zero, tutte le vaccinazioni pediatriche sono raccomandate e offerte, nessuna imposta. «Post-socialista» comprende gli Stati del Patto di Varsavia, le repubbliche baltiche e le ex repubbliche jugoslave.

La prima cosa che la tabella dice è che per numero l’Italia non è un caso isolato. Sta in un gruppo con Bulgaria, Croazia, Polonia e Slovacchia, e sotto Francia, Ungheria e Lettonia. Chi sostiene che l’Italia abbia il regime più duro d’Europa ha torto, e questa tabella glielo dimostra.

Quello che dice, e che conta, è un’altra cosa: ogni Paese ha una linea, e la tiene. Otto dei tredici che impongono sono post-socialisti, tutti fra nove e undici vaccinazioni: sistemi che non hanno mai deposto lo strumento e che continuano ad aggiungerci dentro i vaccini nuovi via via che arrivano — la Polonia ha esteso a tutti l’antipneumococcico nel 2017, la Croazia nel 2019, l’Ungheria ha aggiunto la varicella nel 2019. Non è un reperto congelato nell’89: è una cornice viva. (E non è eredità sovietica: Estonia, Lituania e Romania non impongono nulla, mentre Croazia e Slovenia, che impongono, venivano dalla Jugoslavia. La variabile non è il regime politico, è la continuità amministrativa.)

Dall’altro lato, quattordici dei diciassette che non impongono nulla stanno in Europa occidentale, settentrionale e mediterranea. Anche quella è una linea, e va descritta con precisione.

Quello che si osserva è più modesto e più solido: sono sistemi che non hanno mai deposto lo strumento. E non è un reperto congelato nel 1989: è una cornice viva, che continua ad assorbire i vaccini nuovi via via che arrivano. La Polonia ha esteso a tutti l’obbligo antipneumococcico nel 2017, la Croazia nel 2019, l’Ungheria ha aggiunto la varicella nel 2019 — vaccini che nell’89 non esistevano.

E qui va corretta una cosa che si legge spesso, noi compresi. Si dice che l’Europa occidentale abbia «abbandonato» l’obbligo per una scelta di libertà. Le date dicono altro: Paesi Bassi 1975, Svezia e Norvegia 1976, Germania Ovest 1976 e poi 1983, Portogallo 1976, Spagna 1979-80, Francia 1979 e 1984, Italia 1977-81. Tutti nello stesso decennio, e tutti sulla stessa vaccinazione. È il vaiolo che scompare e si porta via la sua legge — l’OMS ne dichiara l’eradicazione nel 1980. Non è una conversione ideologica: è una malattia che finisce.

Gli altri obblighi occidentali sono rimasti dov’erano — il Belgio anzi ne introduce uno nuovo nel 1966, la polio, mentre smonta quello antivaioloso. Quello che l’Occidente ha smesso di fare, dopo gli anni Sessanta, è crearne di nuovi[24].

Chi ha esteso l’obbligo, cosa ha aggiunto, e come

Va detto subito che nel 2017 l’Italia non ha fatto nulla di isolato. Fra il 2014 e il 2024 sei Paesi UE/SEE hanno esteso l’obbligo vaccinale pediatrico, e la spinta comune è la ricomparsa del morbillo del 2014-2015. Chi sostiene che l’Italia sia stata l’unica in Europa ha torto.

Ma «esteso» è una parola che copre cose molto diverse, e conviene vederle una per una[25].

Paese Anno Cosa ha aggiunto Con quale atto Che cosa c’era prima
Polonia 2017 1 — pneumococco, esteso dai gruppi a rischio a tutti i nuovi nati regolamento del Ministro della Salute consultazione pubblica sul progetto e valutazione d’impatto
Italia 2017 6 — pertosse, Haemophilus b, morbillo, rosolia, parotite, varicella decreto-legge, convertito con la questione di fiducia nessuna consultazione, nessun parere tecnico indipendente
Francia 2018 8 — pertosse, Haemophilus b, epatite B, pneumococco, meningococco C, morbillo, parotite, rosolia legge ordinaria (art. 49 della legge di finanziamento della sicurezza sociale) concertazione pubblica di sei mesi; rapporto del comitato Fischer, pubblico tredici mesi prima del voto
Croazia 2019 1 — pneumococco programma triennale firmato dal Ministro consultazione pubblica formale
Ungheria 2019 1 — varicella decreto ministeriale non risulta alcun parere preventivo pubblicato
Germania 2020 1 — morbillo legge ordinaria del Bundestag (459 sì, 89 no, 105 astenuti) ventotto pareri pubblicati, parere della commissione vaccini, parere contrario del Comitato etico nazionale, audizione pubblica in commissione

Una precisazione, e va data per prima. Sul coinvolgimento del Parlamento l’Italia non è ultima: Polonia, Croazia e Ungheria hanno agito con atti puramente amministrativi, senza alcun voto.

Ma è proprio guardandoli che si vede la differenza. Quei cinque non hanno cambiato rotta: hanno fatto manutenzione. Ognuno ha aggiunto una voce allo strumento che già usava, con la procedura ordinaria del proprio ordinamento, dentro una linea che non ha mai smesso di seguire. La Germania ha fatto qualcosa di più — ha reintrodotto un obbligo dopo trentasette anni — e infatti ci ha messo un anno e mezzo, ventotto pareri pubblicati, il parere contrario del proprio Comitato etico e un’audizione in commissione. Per una vaccinazione.

A cambiare rotta davvero sono state due: la Francia e l’Italia. E qui la differenza non è nel numero, perché la Francia ne ha aggiunte otto, due più di noi.

La Francia ha cambiato rotta e ha spiegato perché: sei mesi di consultazione pubblica, un comitato indipendente, un rapporto reso pubblico tredici mesi prima del voto. Chiunque può leggere cosa fu raccomandato, cosa fu accolto e cosa fu scartato.

L’Italia ha cambiato rotta e non ha spiegato niente. Nel 2005 aveva messo per iscritto, in Gazzetta Ufficiale, di voler arrivare al «progressivo e definitivo superamento dell’obbligo vaccinale». Dodici anni dopo lo ha raddoppiato per decreto d’urgenza. Nessun atto dice cosa fosse cambiato in quell’indirizzo.

Non è che l’Italia sia stata la più severa d’Europa: non lo è. È che è l’unica ad aver invertito la propria linea dichiarata senza motivare l’inversione.

E il confronto con la Francia, l’unico Paese comparabile per ampiezza, non si gioca comunque sul numero. Si gioca su come ci sono arrivati.

Il confronto francese

La Francia arriva un anno dopo. Ma il come è diverso.

Francia Italia
Istruttoria pubblica Concertation citoyenne, tutto il 2016: due indagini d’opinione, ventinove audizioni, due giurie Nessuna
Documento tecnico indipendente Rapporto del comitato Fischer, 30 novembre 2016 — quattordici mesi prima della legge Nessuno; la motivazione è governativa e contestuale al decreto
Strumento giuridico Legge di finanziamento della sicurezza sociale, art. 49 Decreto-legge d’urgenza
Sanzione pecuniaria Nessuna sanzione specifica: quella che c’era è stata soppressa nel 2017 100-500 €, in misura ridotta 166,67, una sola volta
Conseguenza per chi non adempie Non ammissione o non mantenimento in collettività, con tre mesi per regolarizzare Esclusione dai servizi educativi e dalle scuole dell’infanzia sotto i sei anni, che resta anche dopo il pagamento della sanzione. Dai sei anni in su, nessuna esclusione

Il percorso francese comincia il 12 gennaio 2016 con un piano d’azione del ministro Marisol Touraine, governo Hollande, che affida a un comitato indipendente presieduto dall’immunologo Alain Fischer una consultazione pubblica. Il rapporto arriva il 30 novembre 2016. Nel maggio 2017 Agnès Buzyn diventa ministro della Salute; a inizio luglio il premier Édouard Philippe annuncia il passaggio da tre a undici; il Parlamento vota a fine anno.

E qui il dettaglio che dovrebbe interessare a chi difende il modello italiano.

Il comitato Fischer non aveva raccomandato l’obbligo puro e semplice. Ne aveva raccomandato uno temporaneo — da mantenere «finché non siano riunite le condizioni per una revoca dell’obbligo», non permanente — e soprattutto con una clausola di esenzione: dopo un colloquio con il professionista sanitario, il genitore contrario si sarebbe impegnato per iscritto, con procedura formalizzata, ad assumersi le responsabilità civili del proprio rifiuto; il rifiuto sarebbe stato annotato sul libretto vaccinale; e in qualunque momento i genitori avrebbero potuto tornare sulla decisione. Con un contrappeso: in caso di copertura insufficiente o di ricomparsa di infezioni evitabili, la clausola si sarebbe potuta revocare.

Non era una porta spalancata, e va detto con precisione: quell’impegno scritto includeva testualmente l’accettazione di «un rischio di non ammissione del bambino in collettività». Era però una procedura — con un modulo, un colloquio e una traccia — al posto di una sanzione. E soprattutto era reversibile: da entrambe le parti.

Nella legge francese quella clausola non c’è. Sono rimaste solo le esenzioni mediche.

Anche in Francia, dunque, l’organo tecnico raccomanda e il legislatore ne adotta un pezzo — prendendo la parte coercitiva e lasciando quella di garanzia. Ma il rapporto esisteva, era indipendente, ed era pubblico quattordici mesi prima: chiunque può verificare cosa è stato raccomandato e cosa è stato scartato.

In Italia quel confronto non è possibile, perché di documenti ce n’è uno solo e l’ha scritto il governo — cioè la stessa parte che aveva già deciso. Non c’è un «prima» tecnico da mettere accanto al «dopo» politico: c’è solo il dopo, che spiega sé stesso.

La Svizzera

Cosa non c’è. Nessuna vaccinazione obbligatoria per l’infanzia. La legge sulle epidemie consente alla Confederazione e ai Cantoni di dichiarare obbligatorie vaccinazioni per gruppi a rischio a condizioni molto rigorose, e stabilisce esplicitamente che nessuno possa essere forzato a farsi vaccinare. Le autorità federali dichiarano di aver optato per il principio etico dell’autodeterminazione. Non è un vuoto normativo: è una scelta, scritta.

Cosa c’è al suo posto. Tre cose.

Un calendario che si aggiorna ogni anno, elaborato dalla Commissione federale per le vaccinazioni con l’Ufficio federale della sanità pubblica e Swissmedic, rivisto su nuovi vaccini, nuove conoscenze di efficacia e sicurezza, evoluzione epidemiologica e raccomandazioni OMS. Ogni anno, e puntualmente.

Un criterio dichiarato e graduato: una vaccinazione entra nel calendario solo se i benefici superano ampiamente i rischi, sulla base di un catalogo strutturato di domande. E le raccomandazioni sono divise in tre categorie — di base, complementari, per gruppi a rischio — il che permette una cosa che in Italia non esiste: graduare.

E soprattutto: l’obbligo di misurare. In Svizzera l’obbligo di legge non riguarda il vaccinarsi — riguarda il verificare. La legge sulle epidemie impone di accertare la copertura vaccinale della popolazione, e i Cantoni conducono studi periodici; il Ticino è all’ottavo. Il medico cantonale ticinese lo ha spiegato in una formula che dovrebbe stare in ogni manuale: sono due fasi diverse, una è misurare la temperatura, l’altra è decidere se toccare il termostato.

E funziona? Tra il 2006 e il 2009 la Svizzera è stata il Paese europeo più colpito dal morbillo. Il Governo federale non ha fatto un decreto d’urgenza: ha misurato, informato, offerto la vaccinazione gratuitamente — compresa un’iniziativa mirata alle reclute dell’esercito — e ha continuato a misurare.

Il risultato più solido non è una percentuale, è una certificazione: la commissione di verifica dell’OMS Europa ha accertato l’interruzione della trasmissione endemica del morbillo in Svizzera per gli anni 2016 e 2017, e nel giugno 2019 le ha riconosciuto lo status di eliminazione. Senza obbligo vaccinale.

Sulle percentuali conviene invece essere prudenti: le coperture svizzere provengono da un monitoraggio triennale su campione, con margine di errore e possibile distorsione di partecipazione. Le stime del ciclo 2020-2022 collocano la copertura antimorbillo a due dosi al 94% a due anni, al 94% a otto e al 96% a sedici: a due anni il dato nazionale resta un punto sotto l’obiettivo OMS del 95%, raggiunto da cinque Cantoni, con un intervallo cantonale che va dall’87 al 96%. Uno studio del 2023 su dati assicurativi rileva inoltre forti differenze regionali e coperture MPR più basse del previsto, con ritardi significativi nelle somministrazioni[13]. Il confronto diretto con la copertura italiana a ventiquattro mesi non è metodologicamente corretto: sono indicatori diversi.

Resta il fatto che conta: un problema di partenza peggiore del nostro, strumento opposto, e la certificazione di eliminazione arrivata prima della nostra. È il controfattuale più vicino che esista, e in Italia non lo cita quasi nessuno.

La domanda sull’efficacia, e perché non c’entra

Va riportato tutto, prima che qualcuno lo usi come diversivo.

L’obbligo, sulle coperture italiane, ha funzionato. Uno studio del 2022 documenta la risalita della copertura per la prima dose di morbillo dall’85,3% del 2015 al 94,4% del 2019; uno studio su Pediatrics del 2020, su ventinove Paesi, trova un’associazione con coperture superiori di 3,71 punti. Chi lo nega mente. Va detto anche che quello studio su Pediatrics ha ricevuto una critica metodologica formale, pubblicata dalla stessa rivista. E che sul versante opposto viene citata un’analisi comparativa del progetto europeo ASSET: la quale però, sui dati 2007-2013, osserva sì che l’obbligo «non appare rilevante nel determinare i tassi di immunizzazione infantile», ma premette di non poter fornire prova piena né dell’efficacia né dell’inefficacia. Non è uno studio con regressione: è una visualizzazione di dati, e metterla sullo stesso gradino sarebbe una simmetria falsa[22].

Ma è una domanda diversa da quella che stiamo facendo. Che uno strumento produca il risultato voluto non dice nulla sulla sua legittimità né sulla sua proporzione. Portato all’estremo il ragionamento si smonta da solo: si otterrebbe il cento per cento minacciando i genitori di conseguenze penali severissime, e nessuno lo proporrebbe. L’efficacia non è un titolo di legittimità. La Corte costituzionale, salvando la legge, non ha scritto «funziona»: ha scritto che il legislatore poteva scegliere, e che la scelta andava esercitata sui dati e riesaminata.

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PARTE III — IL PRESIDIO

Nono: obbligatorio, non coattivo

Cosa succede a chi non adempie.

La riga che nessuno legge. L’articolo 1, comma 4 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da cento a cinquecento euro. La riga che conta viene dopo: per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 — la cornice generale dell’illecito amministrativo, quella del verbale della polizia locale.

Attenzione a non tirarla più in là di quanto regga: il rinvio riguarda testualmente l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione, ed è temperato da quell’in quanto compatibili. Non dice che la vaccinazione sia materia da codice della strada. Dice che la violazione dell’obbligo viene trattata con gli strumenti dell’illecito amministrativo. Ed è già moltissimo:

Quell’obbligo è giuridicamente un obbligo sanitario vero.
Ma non è coattivo. E dai sei anni in poi l’ordinamento presidia la sua inosservanza con una sanzione amministrativa che esaurisce la risposta a quella specifica omissione.

E l’alternativa quale sarebbe stata? Non l’esecuzione forzata. La disciplina vigente non la autorizza, e l’inoculazione richiede comunque il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale: il soggetto obbligato può sottrarsi accettandone le conseguenze. Il legislatore sapeva dal primo giorno che quell’obbligo non sarebbe stato eseguibile in ultima istanza — che in fondo sarebbe rimasto solo il denaro. Ha scelto lo strumento sapendolo.

Il tariffario. Dentro il rinvio c’è l’articolo 11, che stabilisce come si gradua l’importo: gravità della violazione, opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, personalità dell’agente, condizioni economiche.

Il secondo criterio tradisce la provenienza del testo — è formula pensata per chi ripulisce lo scarico abusivo. Il quarto merita di essere riletto ad alta voce: quanto costa non vaccinare un figlio dipende, per legge, da quanto guadagna il genitore. Non è uno scandalo: è il normale funzionamento delle sanzioni amministrative. È il criterio giusto per una multa.

Centosessantasei euro e sessantasette. L’articolo 16 prevede il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni: un terzo del massimo o il doppio del minimo, la cifra più bassa. Su 100-500 € vince il primo, e il pagamento chiude il procedimento[14].

E il Ministero della Salute, nella circolare del 16 agosto 2017, scrive: «La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione». Sette parole di cui va data la lettura onesta: alla lettera dicono che pagata la sanzione l’obbligo è finito; nel sistema dicono qualcosa di più stretto — che è esaurita la risposta sanzionatoria per quella specifica omissione — e la seconda lettura è quasi certamente quella giusta[10]. Ed è comunque questo che resta in mano al cittadino:

Il minore continua a non essere vaccinato. L’obbligo resta formalmente in piedi. E l’ordinamento, per quella omissione, ha finito le cose da dire.

Si applica una sola sanzione a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse — la Relazione lo spiega richiamando l’articolo 8 della 689 — e non viene comminata di nuovo ogni anno scolastico. Una nuova sanzione scatta per un obbligo o un richiamo successivo.

La Relazione aggiunge che di quel numero «si terrà conto» nel determinare l’importo, perché l’articolo 8 prevede una sanzione maggiorata. Vero. Solo che la maggiorazione lavora dentro una forbice che si ferma a cinquecento euro: chi ne ha omesse dieci e chi ne ha omessa una pagano, in misura ridotta, la stessa cifra.

Il termometro. Quei numeri non dicono nulla sui bambini. Dicono quanto grave il legislatore ritenesse davvero il rischio — perché la gravità percepita non si legge nei comunicati, dove tutto è emergenza e tutto è indifferibile. Si legge nell’importo.

Da cento a cinquecento euro. Una volta sola, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. Estinguibili con centosessantasei euro e sessantasette entro sessanta giorni. E mai adeguati: la legge non prevede alcun meccanismo di rivalutazione, e quella forbice è la stessa del 2017.

Chi ritiene indifferibile un intervento non ne lascia il prezzo a deprezzarsi in silenzio per nove anni.

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Decimo: la porta di servizio

Sotto i sei anni il prezzo non è in euro: è l’esclusione. Il minore non in regola non accede ai servizi educativi per l’infanzia né alle scuole dell’infanzia — e la norma specifica ivi incluse quelle private non paritarie, chiudendo in anticipo la scappatoia del nido privato. La circolare del 16 agosto è esplicita: la sanzione estingue l’obbligo, ma non consente comunque la frequenza, né per l’anno dell’accertamento né per quelli successivi.

Obbligo estinto, esclusione no.

Dai sei anni in su l’esclusione sparisce: resta il denaro, e il minore va a scuola comunque.

La Relazione motiva questa differenza, e va riportato. Scrive che i bambini di quella fascia d’età tendono ad avere comportamenti che li espongono a un rischio superiore di contagio — scambiare ciucci e giocattoli, mettere in bocca oggetti, gattonare — e che vaccinare in quei contesti è particolarmente importante per proteggere i più deboli, che possono frequentare la collettività solo a condizione che gli altri siano vaccinati. È una motivazione esplicita e coerente, e chi contesta la misura deve confrontarsi con questa, non con un vuoto.

Ma se il criterio è la protezione dell’immunodepresso, il criterio va seguito fino in fondo. E lì si aprono due domande.

La prima riguarda la lista. Un bambino immunodepresso non è fragile solo davanti al morbillo. Lo è, e in modo particolare, davanti alle infezioni invasive da meningococco e da pneumococco — quelle che uccidono in poche ore. La Relazione stessa lo scrive nella scheda del meningococco: nel 10-20% dei casi il decorso è fulminante e può portare al decesso in poche ore, anche con terapia adeguata.

Eppure meningococco B, meningococco C, pneumococco e rotavirus non sono obbligatori. I primi due erano nel decreto e sono stati tolti in conversione; gli altri due non sono mai stati nell’elenco. Tutti e quattro restano in offerta gratuita, raccomandati e non imposti. E il meningococco C, con l’80,7% di copertura, era la seconda voce peggio coperta dell’intero elenco dopo la varicella.

Se l’obbligo serve a proteggere il bambino fragile nella collettività, perché le quattro vaccinazioni che più direttamente lo proteggono da malattie fulminanti sono state lasciate alla libera scelta dei genitori? Nessun atto lo spiega.

La seconda riguarda il bambino fragile stesso, e qui una risposta la legge ce l’ha. L’articolo 4 prevede che i minori non vaccinabili per ragioni di salute siano inseriti, di norma, in classi dove sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. È l’unica misura mirata dell’intero impianto, ed è giusto darne atto.

Ma va letta per intero. Vale «di norma», e soltanto a condizione che non determini un aumento del numero delle classi: la Relazione precisa che il criterio si applica fermi restando il numero delle classi stabilito dalle disposizioni vigenti e i limiti di dotazione organica fissati dalla legge 107 del 2015 e dal decreto-legge 98 del 2011. Sono tetti di spesa e di organico.

Il che stabilisce una precedenza, ed è scritta nella norma: se proteggere quel bambino richiedesse una classe in più, la classe in più non si fa.

Ne esce un confronto che il legislatore non ha commentato. L’obbligo imposto al genitore non è condizionato a nulla: vale sempre, e la sua violazione costa centosessantasei euro e sessantasette. La tutela del bambino fragile, che di quell’obbligo è la ragione dichiarata, vale invece «di norma» e nei limiti dell’organico disponibile e della spesa prevista.

Nessun legislatore scrive impegni a spesa aperta, e i tetti di organico esistono per ragioni proprie. Resta che, dove i due interessi confliggono, la norma ha detto quale cede.

Chi colpisce davvero. Nido e materna non sono però scuola dell’obbligo. Se un bambino non li frequenta, non c’è nulla da cui escluderlo. Chi ha una tata, una nonna o un reddito che consente di tenere un genitore a casa non subisce alcuna conseguenza reale: attende i sei anni e iscrive il figlio alla primaria. Chi senza il nido non lavora, la subisce per intero.

Stessa condotta, conseguenze opposte. La variabile che decide non è la scelta sanitaria: è il reddito[11].

E vale anche per la multa: centosessantasei euro sono una cifra diversa a seconda di chi la paga, e la graduazione sulle condizioni economiche, dentro un tetto di cinquecento euro, corregge poco.

Chi può permettersi una tata evita l’esclusione. Chi può permettersi la multa non sente la multa. L’intero apparato coercitivo di questa legge grava su chi non ha né l’una né l’altra possibilità.

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Undicesimo: il diritto che non ha la fiala

E se mio figlio la malattia l’ha già avuta?

Il comma 2 stabilisce che l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale — comprovata dalla notifica del medico curante o dagli esiti dell’analisi sierologica — esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione.

E il legislatore non si è fermato lì: il comma 2 dispone che l’immunizzato adempia — di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale — con vaccini monocomponenti o combinati privi dell’antigene per cui è già immune; il comma 2-bis estende agli acquisti centralizzati anche i monocomponenti; il comma 2-ter impone che annualmente l’AIFA pubblichi i dati sulla disponibilità delle formulazioni monocomponenti e parzialmente combinate.

Un diritto, un canale d’acquisto, un obbligo di trasparenza. Qualcuno, in Parlamento, il problema l’aveva capito.

Le sei parole in mezzo. Nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale. Il diritto esiste se esiste la fiala.

E qui succede la cosa che rende questa sezione diversa dalle altre. L’AIFA quel dovere lo adempie: l’elenco è online, pubblico, consultabile. Cosa c’è scritto:

Non sono autorizzati in Italia i vaccini monocomponenti antidifterico, antipertosse, antimorbillo, antirosolia e antiparotite.

Cinque su dieci. Lo stesso dato compare in nota nella circolare ministeriale del 16 agosto 2017. Lo sapevano il primo giorno. E la circolare dispone il seguito: ove tali vaccini non siano disponibili, la profilassi sarà completata utilizzando vaccini combinati.

L’esonero è riconosciuto, e l’antigene viene somministrato lo stesso.

Esiste una via d’uscita? In teoria. Il decreto ministeriale dell’11 febbraio 1997 consente di importare medicinali registrati all’estero ma non in Italia, su richiesta del medico curante. Ma solo in mancanza di una valida alternativa terapeutica e per oggettive ragioni di eccezionalità — e la circolare ministeriale, citando l’AIFA, sostiene esattamente il contrario: che il vaccino combinato ha «un profilo di efficacia e sicurezza sovrapponibile, in assenza di rischi aggiuntivi nei soggetti precedentemente immunizzati», e che i multicomponenti «non rappresentano una combinazione di più vaccini ma un unico vaccino con più principi attivi». È l’agenzia che dovrebbe autorizzare i monocomponenti a spiegare perché non servono. Se il combinato è valida alternativa, il presupposto per importare il monovalente non sussiste. E l’onere della spesa non può essere imputato a fondi pubblici, salvo l’acquisto richiesto da una struttura ospedaliera per impiego ospedaliero.

Lo Stato ha scritto un diritto, ha istituito il registro che ne certifica l’inesercitabilità, pubblica quel registro ogni anno, e dalla pubblicazione non discende nulla.

Il comma 2-bis parla di acquistare, e non si acquista ciò che non ha un’autorizzazione all’immissione in commercio. Nessuna disposizione impone a chicchessia di chiederla o di sollecitarla.

E anche questo era stato visto in tempo. Il Comitato per la legislazione della Camera, nel parere del 25 luglio 2017, scrive che il comma 2-bis «reca una disposizione di cui andrebbe verificata la portata normativa» — e fra le proprie osservazioni mette che «andrebbe valutata la soppressione dell’articolo 1, comma 2-bis». Cioè: l’organo che alla Camera valuta la qualità delle leggi ha suggerito di cancellarlo, perché rischiava di non voler dire nulla. Non è stato né cancellato né chiarito. È rimasto lì, a promettere un acquisto che non si può fare.

Perché non c’è la fiala. I monovalenti sono esistiti, e per decenni sono stati la norma: il passaggio ai combinati è una scelta industriale dei produttori, del tutto legittima come strategia d’impresa e del tutto indifferente al fatto che uno Stato ci abbia poi appoggiato sopra un obbligo di legge.

E adesso sono sei

Mentre scriviamo, quel meccanismo sta funzionando di nuovo — e questa volta si può guardare da vicino, perché il documento è del titolare.

Con lettera del 2 febbraio 2026 indirizzata alle federazioni e ai distributori farmaceutici, Sanofi comunica la cessazione della commercializzazione di Imovax Tetano, e precisa che è

«la sola formulazione monovalente contro il tetano autorizzata in Italia»

Il calendario è scritto nella lettera: canale retail, cessata commercializzazione dal 31 maggio 2026; canale ospedaliero, dal 31 dicembre 2026. La società dichiara espressamente che la decisione non dipende da problemi di qualità o di sicurezza, e la motiva con le raccomandazioni, ormai consolidate, di usare i vaccini combinati — osservando che quella transizione è già avvenuta altrove e che «solo pochi Stati, tra cui l’Italia, devono ancora completare formalmente il passaggio».

Non discutiamo quella motivazione: è una posizione di sanità pubblica, e non è materia nostra. Registriamo l’effetto giuridico, che è di competenza nostra.

Dal 2027, per il tetano, l’esonero previsto dal comma 2 non sarà più esercitabile. Non perché sia stato revocato, non perché qualcuno lo abbia abrogato: perché non esisterà il prodotto con cui esercitarlo. Le voci per cui il diritto è scritto e inservibile passano da cinque a sei su dieci.

E accanto ci sono due numeri che non commentiamo. Imovax Tetano costava circa 7,75 euro. Il Boostrix, il trivalente che ne prende il posto, ne costa 29,72[26].

Il registro, intanto, non se n’è accorto. La pagina dell’AIFA che per legge deve pubblicare la disponibilità dei monocomponenti — e che dichiara di non considerare le confezioni per cui il titolare abbia comunicato la cessata commercializzazione — al momento in cui scriviamo, fine agosto 2026, elenca ancora Imovax Tetano fra gli antitetanici disponibili. La lettera è del 2 febbraio. Il canale retail ha chiuso il 31 maggio.

Il diritto lo scrive il Parlamento. La fiala la tiene in vita un’azienda. E il registro che dovrebbe dire se la fiala c’è ancora è indietro di sei mesi.

Ed è anche la spiegazione tecnica della divisione tra comma 1 e comma 1-bis lasciata in sospeso alla seconda sezione: si può rendere rivedibile solo ciò che si può togliere senza rompere una formulazione esistente. È ragionevole. Ma è industriale, non sanitaria — e la divisione che ne risulta contraddice il criterio epidemiologico che la Relazione dichiara.

Imporre un obbligo significa stabilire cosa i cittadini devono fare. Ratificare un catalogo significa stabilirlo nella forma in cui qualcun altro ha deciso di venderlo.

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Dodicesimo: la revisione che non risulta pervenuta

Cosa ha detto davvero la Consulta. Nella sentenza numero 5 del 2018 la Corte respinge le censure del Veneto e salva l’impianto. Ma il passaggio con cui lo salva è questo: il contemperamento dei principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore, che può selezionare talora la raccomandazione, talaltra l’obbligo, e nel secondo caso calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie — discrezionalità da esercitarsi alla luce delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica.

Tradotto: la Corte non ha stabilito che l’obbligo fosse necessario. Ha stabilito che il Parlamento aveva il diritto di sceglierlo.

È l’esatto contrario di «l’ha detto la scienza».
È «l’ha deciso la politica, e poteva farlo».

Chi cita la 5/2018 per chiudere il dibattito sta usando, per sostenere che non c’era alternativa, la sentenza che afferma che l’alternativa c’era.

Il meccanismo scritto. L’articolo 1, comma 1-ter prevede una revisione periodica. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle reazioni avverse segnalate e delle coperture raggiunte — verifica affidata alla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione dei LEA, istituita con decreto ministeriale del 19 gennaio 2017 — il Ministro della salute adotta un decreto decorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione, e poi con cadenza triennale, sentiti Consiglio superiore di sanità, AIFA, Istituto superiore di sanità e Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle Commissioni parlamentari.

E la norma prevede anche cosa succede se quel decreto non nasce. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro trasmette alle Camere una relazione con le motivazioni, i dati epidemiologici e quelli sulle coperture.

O il decreto, o la spiegazione scritta al Parlamento. E l’asticella è ancora più bassa di quanto sembri: non serve nemmeno che il decreto sia adottato — basterebbe che uno schema fosse stato presentato.

Solo che manca il giorno da cui contare, e qualcuno lo aveva detto. Nel parere del 25 luglio 2017 il Comitato per la legislazione rileva che l’obbligo di relazione scatta «in caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto» — e aggiunge fra parentesi: «evidentemente entro una certa data, che non viene indicata». Chiede, fra le condizioni, che i termini della procedura siano precisati.

Non lo sono stati. Ed è la ragione tecnica per cui, alle scadenze che seguono, non risulta un inadempimento formale di nessuno: senza una data, non c’è un ritardo. C’è solo una cosa che non è stata fatta.

I dati su cui doveva poggiare

Prima di chiedersi se la verifica sia stata fatta, conviene chiedersi su cosa avrebbe dovuto farsi. Il comma 1-ter elenca tre elementi: i dati epidemiologici, le coperture vaccinali raggiunte e «le eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge».

Per i primi due la legge costruisce un’infrastruttura. L’articolo 4-bis, aggiunto in conversione, istituisce l’Anagrafe nazionale vaccini, attuata con decreto ministeriale del 17 settembre 2018: registra i vaccinati, i soggetti da vaccinare, gli immunizzati e gli esonerati, e serve a calcolare le coperture. Non registra eventi avversi.

Il terzo elemento poggia su un sistema diverso e preesistente: la Rete nazionale di farmacovigilanza, che raccoglie segnalazioni spontanee — ciò che medici, operatori sanitari e cittadini decidono di segnalare. È il modello standard in Europa e non è un’anomalia italiana. Ha però un limite dichiarato, e a dichiararlo è l’AIFA nel proprio rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini del 2016:

il tasso di segnalazione medio annuale in Italia è nell’ordine di alcune decine di segnalazioni ogni 100.000 dosi vendute (in media 18-25 su 100.000 dosi negli ultimi anni) e può non essere sufficiente per evidenziare rischi nuovi e poco frequenti

Nello stesso rapporto l’Agenzia precisa un’altra cosa: per i vaccini pediatrici non è possibile calcolare il tasso rispetto alle dosi effettivamente somministrate. Il denominatore disponibile sono le dosi vendute.

Qui la crepa è logica, e non richiede di entrare nel merito sanitario. Il legislatore subordina la revisione di un obbligo alla verifica di un dato; quel dato viene da un sistema che l’agenzia competente descrive come potenzialmente insufficiente proprio nella funzione che gli si assegna — far emergere ciò che è nuovo e poco frequente. La legge non ne prende atto, non lo scrive, e non dispone nulla per adeguarlo. Costruisce un’anagrafe per due elementi su tre; per il terzo si affida a quello che c’era già[23].

Va detto con precisione cosa questo non significa, perché è il punto in cui è facile scivolare e in cui altri sono scivolati prima di noi. Non significa che i vaccini non siano sorvegliati, e non riguarda la loro sicurezza, sulla quale — come dichiarato dall’inizio — non ci pronunciamo. Nel decennio 2008-2017 l’Italia è stata il primo Paese europeo per numero assoluto di segnalazioni di eventi avversi dopo vaccinazione, seconda al mondo dopo gli Stati Uniti, e prima al mondo per qualità della documentazione fra i Paesi che superano le mille segnalazioni l’anno. E quel sistema un segnale lo ha prodotto davvero: eventi neurologici e convulsioni associati alla somministrazione contemporanea di pneumococcico tredicivalente ed esavalente figurano fra i segnali di sicurezza più rilevanti del decennio italiano, e sono stati approfonditi con studi epidemiologici dedicati. Il limite non è italiano ed è strutturale: è il limite di qualunque sistema che aspetti che qualcuno segnali.

La domanda che poniamo è un’altra, ed è giuridica: si può fondare un obbligo di riesame su un flusso informativo che non si è previsto di adeguare a quel riesame? Per le coperture il legislatore ha ritenuto di doversi attrezzare, e ha istituito un’anagrafe. Per le reazioni avverse ha scritto «segnalate», e si è fermato lì.

Le tre scadenze

La legge è in vigore dal 6 agosto 2017. Le scadenze sono quindi maturate tre volte: 6 agosto 2020, 6 agosto 2023 e 6 agosto 2026.

Sulle prime due il conto è chiuso, e sono passati rispettivamente sei e tre anni: non risulta adottato alcun decreto all’esito di quella procedura, né trasmessa alcuna relazione sostitutiva alle Camere. Risulta invece un’attività tecnica avviata: nel 2020 il gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni si espresse sulla valutazione prevista dal comma 1-ter, rilevando che i dati disponibili non erano sufficienti[15].

La terza è maturata questo mese, ed è giusto darne atto: al momento in cui scriviamo non risulta ancora nulla, ma il termine è appena scaduto e sarebbe scorretto contarla come le altre due. Chi legge questo articolo fra qualche mese può verificarlo da sé — il decreto andrebbe in Gazzetta, la relazione negli atti parlamentari. Sono due documenti che si cercano in cinque minuti.

E questo è il punto che chiude il cerchio. La Corte, nel giudicare non irragionevole l’obbligo, valorizzò espressamente quel potere di revisione: l’impianto reggeva anche perché non era scolpito nella pietra. Anzi, andò oltre — definì quel monitoraggio uno «strumento di flessibilizzazione» e ne raccomandò l’estensione alle vaccinazioni che ne erano prive.

La revisione periodica era una delle ragioni per cui la legge è stata giudicata ragionevole.
Due scadenze su tre sono passate senza che risulti conclusa. La terza è aperta adesso.

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CHIUSURA

Tredicesimo: cosa resta

Il testo che entra in Parlamento il 7 giugno 2017 prevede dodici vaccinazioni, sanzioni da cinquecento a settemilacinquecento euro — «da dieci a trenta volte superiore» a quella allora prevista per l’epatite B, come rivendica la Relazione — e la segnalazione dei genitori inadempienti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Il testo che ne esce il 31 luglio prevede dieci vaccinazioni, sanzioni da cento a cinquecento euro, e nessuna Procura.

Cinquantaquattro giorni. Non è cambiato un dato epidemiologico, non è uscito uno studio, non è finita un’epidemia. È cambiato quanto il Parlamento era disposto a far costare l’inadempienza.

La scorciatoia da evitare. Si sente dire: se il pagamento chiude la posizione, allora la norma non persegue la protezione dei terzi. Non è dimostrato. Un ordinamento può legittimamente puntare su una deterrenza che induca la grande maggioranza ad adempiere, accettando una quota residua di inosservanza.

Chi ci guadagna. Non abbiamo alcun documento che provi un movente finanziario dietro il decreto del 2017. Non lo affermiamo, e chi lo afferma senza carte fa un favore ai suoi avversari.

Dodici fatti, nessuno dei quali richiede di credere a nulla. Stanno tutti in atti pubblici dello Stato italiano.

Quello che lo Stato aveva scritto prima

  1. Nel 2005, in Gazzetta Ufficiale, il Piano nazionale vaccini indica fra i propri obiettivi il passaggio «dall’ambito degli interventi impositivi a quello della partecipazione consapevole delle famiglie», e dichiara di agire «nell’ottica di un progressivo e definitivo superamento dell’obbligo vaccinale». Dodici anni dopo l’elenco passa da quattro a dieci, per decreto d’urgenza. Nessun atto spiega cosa fosse cambiato in quell’indirizzo.
  2. Lo stesso Piano del 2005 scrive che per il tetano «il raggiungimento di coperture vaccinali elevate in età pediatrica non consente di ottenere un effetto di protezione indiretta di popolazione», e che «da diversi decenni non si registrano casi di tetano in età pediatrica o adolescenziale».

Quello che il governo ammette nel documento del 2017

  1. Nel documento con cui aggiunge otto obblighi, il governo ammette di non aver mai fatto rispettare i quattro che aveva: poche decine di segnalazioni l’anno contro decine di migliaia di non vaccinati.
  2. La stessa Relazione motiva il tetano come protezione del singolo — l’unica delle dodici schede in cui lo scriva — e ne colloca l’incidenza sotto un caso per milione di abitanti, con i casi concentrati oltre i sessantaquattro anni.
  3. La scheda dell’epatite B non contiene alcun riferimento al contagio in ambiente scolastico; la polio è eliminata in Europa dal 2002.
  4. La soglia del 95% è applicata a dodici vaccinazioni in un documento che dichiara la contagiosità di quattro; il Veneto ne ha eccepito l’arbitrarietà davanti alla Consulta e la questione è uscita da quel giudizio irrisolta.

Come è stata costruita la lista

  1. Le sei vaccinazioni meglio coperte sono nel blocco non rivedibile; le quattro peggio coperte in quello rivedibile. La sola spiegazione che regge — la composizione delle fiale — è industriale, non sanitaria.
  2. Le quattro vaccinazioni che più proteggono il bambino fragile da malattie fulminanti — meningococco B e C, pneumococco, rotavirus — non sono obbligatorie, benché la protezione del fragile sia la ragione dichiarata dell’esclusione dal nido.
  3. L’esonero per immunità naturale è inesercitabile per cinque voci su dieci, e lo Stato lo certifica ogni anno. Dal 2027 saranno sei: il titolare del solo antitetanico monovalente autorizzato in Italia ne ha comunicato la cessata commercializzazione con lettera del 2 febbraio 2026.

Come è stata fatta passare

  1. Il decreto è approvato dal Consiglio dei ministri il 19 maggio 2017 e pubblicato diciannove giorni dopo. A rilevarlo, in apertura del proprio parere, è il Comitato per la legislazione della Camera.
  2. Fra il 2014 e il 2024 sei Paesi europei hanno esteso l’obbligo vaccinale. Cinque hanno aggiunto una vaccinazione, con lo strumento ordinario del proprio ordinamento; la Francia ne ha aggiunte otto, tredici mesi dopo il rapporto pubblico di un comitato indipendente. L’Italia ne ha aggiunte sei con un decreto d’urgenza, convertito ponendo la questione di fiducia, senza alcuna istruttoria preventiva.

Quello che doveva seguire, e non è seguito

  1. La revisione triennale che rendeva la legge ragionevole agli occhi della Consulta non risulta pervenuta alle scadenze del 2020 e del 2023; per la terza siamo ancora in attesa. Che mancasse la data entro cui presentare gli schemi di decreto era stato segnalato dal Comitato per la legislazione prima che la legge fosse approvata. Non è stato corretto.

Fin qui i fatti. Adesso la nostra opinione, dichiarata come tale.

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Quattordicesimo: la posizione di chi scrive

Siamo contrari all’obbligo vaccinale pediatrico introdotto nel 2017. Non ai vaccini — sui quali non ci pronunciamo: all’obbligo.

E siccome criticare senza proporre è il mestiere più comodo che ci sia, diciamo subito dove vogliamo arrivare. Non chiediamo di tornare al 2016: quello era un sistema con quattro obblighi che lo Stato ammetteva di non far rispettare, e non ci interessa restaurarlo. Chiediamo di andare dove l’Italia aveva scritto di voler andare nel 2005, e dove la Svizzera è arrivata: nessun obbligo, un calendario rivisto ogni anno, e il dovere di misurare messo in capo allo Stato invece che il dovere di obbedire messo in capo al cittadino.

Per come è nato. Lo Stato aveva quattro obblighi e ammette di non averli fatti rispettare. La risposta è stata aggiungerne altri otto, per decreto d’urgenza, su un fenomeno in corso da quattro anni, con efficacia differita di nove mesi, e con una motivazione redatta dal governo stesso — non da un organo tecnico indipendente, come invece è accaduto in Francia.

Per lo strumento giuridico. Riteniamo che quella materia andasse trattata con legge ordinaria, e non per decreto d’urgenza. Non perché lo dica una sentenza — la Consulta ha deciso diversamente, nei limiti del suo sindacato, e sull’efficacia differita ci ha dato torto espressamente. Lo pensiamo per tre ragioni, tutte politiche e tutte dichiarate come tali: perché il fenomeno era misurato dal 2013; perché la frammentazione regionale che il governo indica come motivo è un fatto strutturale maturato in dieci anni, che chiede uniformità ma non produce alcuna scadenza; e perché la conversione ha impiegato cinquantaquattro giorni — cioè un tempo che un disegno di legge ordinario avrebbe potuto reggere — chiudendosi con la questione di fiducia su un testo non più emendabile.

E per il presidio: la cornice dell’illecito amministrativo, uno strumento che si estingue pagando e che pesa in modo diverso a seconda del reddito.

Perché le condizioni che la legge si era autoimposta non sono state rispettate. La verifica triennale del comma 1-ter è tra le ragioni per cui la Consulta ha giudicato ragionevole l’impianto. Tre scadenze, nessun decreto, nessuna relazione. Una legge che non rispetta le condizioni della propria ragionevolezza non è più la legge che è stata giudicata ragionevole.

Perché non si può scegliere. Sei obblighi in una fiala e quattro in un’altra, senza monocomponenti autorizzati per metà delle voci, con la via dell’importazione chiusa dall’argomentazione stessa del Ministero.

Il rimedio giuridico, e cosa non è

Rimuovere le disposizioni del 2017 non produce il modello svizzero. L’articolo 6 del decreto abroga alcune disposizioni sanzionatorie delle leggi previgenti, ma le quattro leggi storiche — 1939, 1963, 1966, 1991 — non sono mai state abrogate. Sono ancora lì. La rimozione delle norme del 2017 lascerebbe quindi in piedi quattro obblighi privi delle rispettive sanzioni. Vale infatti il principio abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata: l’abrogazione di una norma abrogante non fa rivivere la norma che quest’ultima aveva abrogato. La Corte costituzionale ha precisato che la reviviscenza non opera in via generale e automatica e può essere ammessa soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate; e la Guida alla redazione dei testi normativi della Presidenza del Consiglio avverte che, se si intende far rivivere una disposizione abrogata, non basta abrogare quella abrogativa — occorre dirlo espressamente[20].

Il ripristino delle sanzioni previgenti sarebbe dunque possibile, ma solo scrivendolo. Un’abrogazione secca produrrebbe invece quattro obblighi senza presidio: un assetto strano, e comunque non ciò che proponiamo.

Diciamolo in modo che non resti equivoco: «abolire la legge Lorenzin» non è la nostra proposta. Chi la invoca sta chiedendo di riportare l’orologio al 2016, cioè al sistema che il governo stesso, nel documento da cui questo articolo è partito, descriveva come un obbligo su carta senza controlli, con sanzioni irrisorie e medici che non segnalavano. Tornare lì significherebbe rimettere in piedi la finzione, non superarla. Il punto non è avere quattro obblighi invece di dieci: è smettere di usare l’obbligo come surrogato di un’amministrazione che funziona.

Il modello a cui guardiamo

È quello svizzero, descritto all’ottava. Tre pilastri, e nessuno dei tre richiede di cambiare idea sui vaccini.

Primo: nessun obbligo e nessuna vaccinazione forzata, per scelta scritta nella legge sulle epidemie. Non è un vuoto normativo: è una decisione, messa nero su bianco.

Secondo: un calendario rivisto ogni anno, elaborato da una commissione federale con criteri dichiarati, e graduato in tre categorie — di base, complementari, per gruppi a rischio. Non dieci voci indistinte: una scala.

Terzo: l’unico obbligo di legge non riguarda il vaccinarsi, riguarda il misurare. È in capo allo Stato, non al cittadino.

E funziona: fra il 2006 e il 2009 la Svizzera era il Paese europeo più colpito dal morbillo, non ha fatto nessun decreto d’urgenza, e nel 2019 le è stato riconosciuto lo status di eliminazione. Senza imporre nulla.

E non è nemmeno un’importazione: quel modello l’Italia se l’era già dato, e l’aveva scritto in Gazzetta Ufficiale.

Il Piano nazionale vaccini 2005-2007, accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005, indica fra i propri obiettivi quello di

consentire l’evoluzione della politica vaccinale dall’ambito degli interventi impositivi a quello della partecipazione consapevole delle famiglie

E dichiara di rivedere le proprie azioni con un fine che non lascia margini d’interpretazione:

nell’ottica di un progressivo e definitivo superamento dell’obbligo vaccinale

Progressivo e definitivo. Non una sospensione sperimentale, non un alleggerimento in via di prova: superamento, e definitivo. È lo Stato italiano che nel 2005, in un atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, indica come propria direzione di marcia l’uscita dall’obbligo vaccinale.

Sulla stessa linea, il Piano indica la necessità di un percorso culturale fra gli operatori sanitari e nella popolazione «per arrivare, in tempi appropriati, al superamento della annosa questione dell’obbligo vaccinale». E sulla ragione di quel superamento è ancora più netto:

L’antica visione del vaccino come «obbligo di Stato», fatto dovuto, semiautomatico, non ne ha permesso una adeguata valorizzazione.

Su questa base il Piano apriva alle Regioni la strada della sospensione sperimentale degli obblighi, subordinandola a quattro condizioni: anagrafi vaccinali ben organizzate, copertura già adeguata, un sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili all’altezza, un buon monitoraggio degli eventi avversi[17].

Nel 2005 lo Stato aveva dunque messo per iscritto, in un atto pubblicato in Gazzetta, che l’obbligo andava superato e che a quelle condizioni si poteva passare dall’imposizione all’adesione. Dodici anni dopo ci è rientrato per decreto, raddoppiando l’elenco — senza spiegare cosa fosse cambiato in quell’indirizzo, e senza dire se quelle quattro condizioni, nel frattempo, fossero state costruite o abbandonate.

Il Veneto usò quella possibilità con la legge regionale 7 del 23 marzo 2007: sospensione — non eliminazione — dell’obbligo per i nati dal 2008, con le vaccinazioni mantenute nei livelli essenziali e offerte gratuitamente, un comitato tecnico-scientifico con valutazione semestrale, e una clausola di ripristino azionabile con ordinanza del Presidente della Giunta. Il bilancio quantitativo di quell’esperienza è materia di controversia scientifica aperta e non lo tocchiamo[17]. Un fatto resta, e su quello nessuno discute: la clausola di ripristino non è mai stata attivata.

Cosa proponiamo

Cinque punti. Vediamoli uno per uno.

1. Sospensione dell’obbligo, non della vaccinazione. L’offerta resta attiva, gratuita, capillare, dentro i livelli essenziali. Cambia lo strumento: dal comando al convincimento. Con le stesse quattro condizioni del 2005 — dove non ci sono, si costruiscono prima.

2. L’obbligo si sposta sullo Stato: misurare. La legge non impone al cittadino di vaccinarsi: impone all’amministrazione di sapere. Anagrafi effettivamente usate, rilevazioni pubblicate, dati per coorte e territorio. E non solo quanti mancano: perché mancano. È esattamente ciò che il governo, nel 2017, ammetteva di non fare.

3. Richiamo attivo al posto della sanzione. Chi manca viene convocato, informato, richiamato. Non multato. Il percorso di recupero la legge lo prevede già, all’articolo 1 comma 4: basterebbe togliere ciò che viene dopo e finanziare ciò che viene prima.

4. Un calendario che si riesamina davvero, ogni anno. Non una clausola triennale scritta e mai conclusa: una revisione annuale con criteri dichiarati, come quella svizzera. E graduata, invece di dieci voci indistinte in due fiale.

5. Disponibilità delle formulazioni. Se lo Stato raccomanda dieci vaccinazioni distinte, deve poterle offrire distinte. Oggi cinque su dieci non sono autorizzate e nessuno le ha mai chieste.

E se le coperture scendono? Da sole non bastano, e qui dobbiamo essere coerenti con quello che abbiamo scritto alla quinta. Una copertura che cala non è di per sé un’emergenza: quel numero significa cose diverse a seconda della malattia, del contesto e di quanto quella malattia circoli ancora. Se scendesse la copertura antipolio, su una malattia eliminata dal continente da oltre vent’anni, non staremmo guardando la stessa cosa che vedremmo se scendesse quella del morbillo. Usare una soglia unica come grilletto significherebbe rifare, alla rovescia, l’errore che abbiamo contestato al governo.

Il meccanismo è quindi a due livelli, ed è quello che il medico cantonale ticinese ha già descritto meglio di noi: una cosa è misurare la temperatura, un’altra è decidere se toccare il termostato.

Il termometro scatta sul numero. Se una copertura cala, si intensificano richiamo attivo, informazione e offerta, e si dichiara pubblicamente che lo si sta facendo. Presto, e senza aspettare nulla.

Il termostato si tocca su un segnale epidemiologico vero: la ripresa della circolazione, i focolai, l’aumento dei casi. Solo allora entra in gioco la clausola di ripristino — quella che il Veneto aveva scritto e non ha mai dovuto usare — e l’obbligo si reintroduce: mirato su quella vaccinazione, motivato su quei dati, limitato nel tempo, con la revisione scritta e applicata.

Chi obietterà che aspettare i casi significa aspettare il danno ha un argomento serio, e va riconosciuto: la copertura è un indicatore anticipatore, i casi arrivano dopo, e nel frattempo la coorte dei suscettibili si accumula. È esattamente per questo che il primo livello deve scattare sul numero, e scattare in fretta. Ma imporre un trattamento sanitario è la misura più pesante di cui uno Stato disponga, e per quella serve più di uno scostamento percentuale.

Non chiediamo meno protezione. Chiediamo che lo Stato faccia prima il suo, di lavoro — quello che nel 2017 ha messo per iscritto di non aver fatto.

E chiediamo un’inversione di chi deve dimostrare cosa. Oggi il cittadino deve adempiere e l’amministrazione non deve rendere conto di nulla: non ha adottato il decreto di revisione, non ha trasmesso la relazione, non ha reso esercitabile l’esonero, non ha chiesto l’autorizzazione dei monocomponenti. Nel modello che proponiamo il rapporto si rovescia: lo Stato misura, pubblica, richiama e riesamina; e se i numeri peggiorano, ha in mano lo strumento per reintrodurre l’obbligo — mirato, motivato, a termine. Non è meno rigore. È rigore su chi decide, invece che soltanto su chi obbedisce.

L’obiezione che ci faranno

Ma la copertura è salita. Sì: dall’85,3% al 94,4% sulla prima dose di morbillo. Lo abbiamo scritto noi, nell’ottava.

Non cambia una virgola. L’efficacia di uno strumento non è un titolo di legittimità. Se lo fosse, qualunque misura coercitiva sarebbe giustificata dai propri risultati, e la discussione su come uno Stato tratta il corpo dei suoi cittadini sarebbe chiusa da un pezzo. La Corte costituzionale, che quella legge l’ha salvata, non ha scritto «funziona»: ha scritto che il legislatore poteva scegliere, e che doveva riesaminare.

Ha scelto. Non ha riesaminato.

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📜 Disclaimer & Massima Fantiborsa™

🛡️ Disclaimer FINBEAR™:

Questo è un articolo di analisi normativa con, in coda, una posizione editoriale dichiarata come tale. Non è una consulenza legale, non è una consulenza medica e — visto il tema — vale la pena dirlo forte: non è un consiglio su cosa fare con i vostri figli. Quella decisione è vostra, si prende con il vostro medico e non con un articolo su internet, incluso questo. Siamo contrari a quell’obbligo e ve l’abbiamo scritto in fondo, con le ragioni numerate e le fonti in nota. Quello che non troverete qui è un invito a non vaccinare — se ci avete letto così, avete letto un altro articolo. E se pensate che stiamo esagerando, il documento da cui siamo partiti l’ha scritto il governo: sono diciannove pagine, sono pubbliche dal 2017, e finora quasi nessuno le ha lette. Chi si accontenta del titolo ha già la sua risposta pronta. Chi arriva fino alle note, no: gli tocca pensare.

🎭 Massima Fantiborsa™ del giorno:

“Uno Stato che ha quattro obblighi e non li fa rispettare ne chiede altri otto, e alla fine se ne tiene sei. Non ha risolto un problema: l’ha moltiplicato per due e mezzo. Poi ha mandato la multa.”

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Note e fonti

[1] Il documento centrale. Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. 73/2017 — XVII legislatura, A.C. 4533, presentato il 7 giugno 2017, trasferito il giorno dopo al Senato come A.S. 2856 e tornato alla Camera come A.C. 4595. Diciannove pagine. Copia consultabile su biodiritto.org. Da qui provengono: la ricostruzione dell’assenza di controlli e delle sanzioni previgenti; le schede motivazionali delle dodici vaccinazioni con le coperture della coorte 2014 al 31/12/2016; gli R₀ dichiarati; l’enunciazione della soglia del 95%; la motivazione dell’esclusione 0-6; l’entità delle sanzioni originarie; il richiamo all’art. 8 della legge 689/1981; il principio di precauzione; il riferimento alle strategie concordate a livello europeo e internazionale.

[2] Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, GU n. 130 del 7 giugno 2017; legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, GU n. 182 del 5 agosto 2017, in vigore dal 6 agosto. Testo coordinato su Normattiva.

[3] Obblighi previgenti: leggi 891/1939 (difterite), 292/1963 (tetano), 51/1966 (poliomielite), 165/1991 (epatite B). L’art. 6 del testo coordinato abroga quattro disposizioni: a) l’art. 47 del d.P.R. 1518/1967 (adempimenti documentali per l’iscrizione scolastica); b) l’art. 3, secondo comma, della legge 51/1966 (sanzione polio); b-bis) l’art. 3, secondo comma, della legge 419/1968 (tetano) — lettera inserita dalla legge di conversione; c) l’art. 7, comma 2, della legge 165/1991 (sanzione epatite B). Sono tutte disposizioni sanzionatorie o documentali: le leggi istitutive degli obblighi non sono abrogate. La Relazione tecnico-normativa dichiara che il testo contempla solo effetti abrogativi espliciti.

[4] Legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 11 (criteri di graduazione), art. 16 (pagamento in misura ridotta), art. 8 (concorso di violazioni).

[5] Sulla divisione tra comma 1 e comma 1-bis. La coincidenza con la composizione dell’esavalente e del quadrivalente MPRV è un fatto verificabile contando le voci. L’inferenza che la divisione sia stata determinata da ragioni di formulazione commerciale è nostra, ed è un’ipotesi editoriale, non un dato. Esiste una lettura alternativa plausibile — morbillo e rosolia sono bersagli di piani di eliminazione dell’OMS, come la Relazione stessa ricorda — e nel giudizio davanti alla Consulta la difesa statale ha argomentato sulla ragionevolezza del numero e della tipologia delle vaccinazioni. Ciò che affermiamo, e che è verificabile, è che il criterio delle coperture dichiarato dalla Relazione porterebbe alla divisione opposta.

[6] Sulla soglia. F. M. Guerra et al., The basic reproduction number (R0) of measles: a systematic review, «Lancet Infectious Diseases», 17 (2017), e420-e428. Il range delle stime, da 3,7 a 203,3, è quello che gli autori riportano al netto dei due valori estremi di Wallinga et al. 2001 (1,43 e 770,38), esclusi dal grafico; lo riprende anche il CDC in Emerging Infectious Diseases 25 (2019), n. 1. L’aritmetica della soglia (1 − 1/R₀) applicata ai valori bassi dell’intervallo è nostra. Soglie differenziate per patogeno: P. E. M. Fine, «Herd Immunity: History, Theory, Practice», Epidemiologic Reviews 15 (1993), pp. 265-302. Sulla non trasmissibilità del tetano: ECDC, Factsheet about tetanus; ISS-EpiCentro, scheda «Tetano». Va distinto: soglia teorica di immunità di gregge, obiettivo programmatico di copertura (il PNPV usa il 95% come obiettivo per più vaccinazioni senza affermare che tutte abbiano identica soglia), copertura di coorte a una o due dosi e immunità effettiva di popolazione. Sono quattro grandezze diverse e nel dibattito pubblico vengono confuse.

[7] Corte costituzionale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 5 (Pres. Grossi, Red. Cartabia), ricorsi della Regione Veneto. Da qui: la discrezionalità del legislatore tra raccomandazione e obbligo; l’ancoraggio ai dati epidemiologici; il richiamo al potere di revisione del comma 1-ter; il duplice fondamento (tutela dei terzi e tutela del minore); e l’eccezione regionale sull’arbitrarietà della soglia del 95%, riportata nella parte in fatto.

[8] Sull’art. 77. Il sindacato costituzionale sui presupposti del decreto-legge è limitato all’evidente mancanza, secondo l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 29 del 1995. La Corte non accerta la sussistenza dei presupposti: esclude che la loro insussistenza sia evidente. Sull’efficacia differita come argomento contrario all’urgenza, la questione è discussa in dottrina.

[9] Sul 1991. Condanne definitive di Francesco De Lorenzo e Duilio Poggiolini per corruzione e concussione (fatti 1982-1992); Cassazione, sezioni unite civili, 2012, che conferma la condanna della Corte dei conti al risarcimento di 5.164.569 euro ciascuno per danno d’immagine. Avvertenza: l’attribuzione di una specifica dazione all’introduzione dell’obbligo per l’epatite B è ampiamente riportata dalla stampa ma non risulta accertata in sede giudiziaria, e questo articolo non la afferma. Ciò che affermiamo è la coincidenza temporale tra l’introduzione dell’obbligo e il periodo coperto dalle condanne.

[10] Sulla frase «la sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione». È testualmente nella circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017, prot. n. 25233, ma non compare nella legge: è una spiegazione amministrativa. La lettura sistematica — corroborata dalla circolare stessa, che fa sopravvivere l’esclusione sotto i sei anni e prevede nuove sanzioni per obblighi successivi — è che si esaurisca la risposta sanzionatoria per quella specifica omissione, non che il trattamento cessi di essere obbligatorio.

[11] Sul perimetro del divieto, e su cosa resta fuori. Il divieto copre i servizi educativi per l’infanzia, non tutti i luoghi dove un bambino piccolo passa la giornata: una struttura a carattere ricreativo o commerciale ne resta fuori. L’art. 3 riguarda i «servizi educativi per l’infanzia» e le «scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie». La nozione di servizio educativo per l’infanzia è quella del d.lgs. 65/2017, che include nidi, micro-nidi, sezioni primavera e servizi integrativi, tra cui gli spazi gioco. Una struttura ricreativa o commerciale resta fuori; una autorizzata come spazio gioco vi rientra. La qualificazione dipende dal titolo autorizzativo e la competenza sulle autorizzazioni è regionale.

[12] Sull’antefatto internazionale. Ministero della Salute, comunicato del 29 settembre 2014 sul summit GHSA alla Casa Bianca; AIFA, comunicato stampa n. 387 del 29 settembre 2014; composizione dello Steering Group del GHSA su globalhealthsecurityagenda.org. Sul collegamento Gates/GAVI: abbiamo verificato la tesi diffusa e non trova riscontro nella governance — GAVI non figura tra i membri dell’organo direttivo. E cosa NON abbiamo trovato: nessun documento in cui l’Italia si impegni a introdurre l’obbligo sul proprio territorio. Il nesso che proponiamo è cronologico e istituzionale, non causale.

[13] Sul confronto europeo e svizzero. La tabella dei tredici Paesi è ricostruita dai dati per antigene di uno studio comparativo peer-reviewed sulle politiche vaccinali pediatriche nei trenta Paesi UE/SEE, aggiornato a settembre 2024 e basato sugli schedule pubblicati dall’ECDC (Vaccines 12 (2024), n. 11, 1296). Attenzione all’attribuzione: è una rapid review che usa i dati ECDC, non una pubblicazione dell’ECDC. Una discrepanza fra fonti va segnalata: il censimento europeo VENICE del 2010 collocava anche la Grecia fra i Paesi con obblighi, sia pure privi di sanzione; lo studio del 2024 non la include, e noi seguiamo quest’ultimo perché è aggiornato di quattordici anni. Il conteggio per Paese è nostro, ottenuto sommando gli antigeni indicati come obbligatori voce per voce; il metodo si controlla su due casi noti, e torna: Italia 10 e Francia 11. Contiamo morbillo-parotite-rosolia come tre e difterite-tetano-pertosse come tre, che è la convenzione con cui la legge italiana arriva a dieci. Un’avvertenza sulla Francia, e riguarda una contraddizione interna alla fonte. Nella sezione per antigene lo studio dà il meningococco come obbligatorio in Francia al 2024; nella discussione scrive invece che «a partire dal 2021 la vaccinazione antimeningococcica è tornata a essere soltanto raccomandata», il che porterebbe il conto attuale a dieci. Non abbiamo verificato quale delle due sia esatta nel diritto francese vigente, e lo dichiariamo. Il numero storico — undici obbligatorie introdotte nel 2018 — non è in discussione. Sull’ondata 2014-2024: i sei Paesi che hanno introdotto almeno un nuovo obbligo pediatrico in quel decennio, con i rispettivi anni, sono elencati nella stessa fonte. Studio comparativo sulle vaccinazioni obbligatorie pediatriche nei Paesi UE/SEE 2014-2024. Francia: piano d’azione del 12 gennaio 2016; concertation citoyenne 2016, comitato Fischer, rapporto del 30 novembre 2016 con raccomandazione di allargamento temporaneo e clausola di esenzione non recepita; art. 49 della legge di finanziamento della sicurezza sociale per il 2018. 1 2

Svizzera — e qui la cautela è d’obbligo. Il monitoraggio delle coperture (Kantonales Durchimpfungsmonitoring) è condotto dall’Istituto di epidemiologia, biostatistica e prevenzione dell’Università di Zurigo con i Cantoni, coordinato dall’Ufficio federale della sanità pubblica, con cadenza triennale, sulle fasce d’età di 2, 8 e 16 anni. Il ciclo 2020-2022 ha riguardato 19.068 bambini e adolescenti (6.038 a due anni, 6.949 a otto, 6.081 a sedici) in venticinque-ventisei Cantoni, con tassi di risposta fra il 53 e il 60%: i valori pubblicati restano stime soggette a errore campionario, e le stesse fonti federali segnalano una possibile distorsione di partecipazione. Copertura antimorbillo a due dosi: 94% a due anni, 94% a otto, 96% a sedici, con intervallo cantonale 87-96% nella fascia dei due anni; nel ciclo precedente (2017-2019) i valori erano 90%, 94% e 94%. Lo studio su dati assicurativi del 2023 (Vaccine 41, pp. 7226-7233, 120.073 bambini) documenta forti differenze regionali e coperture MPR più basse del previsto, con ritardi rilevanti nelle somministrazioni; non abbiamo verificato in fonte l’affermazione, che pure circola, secondo cui stimerebbe coperture inferiori a quelle federali, e quindi non la facciamo nostra. Il dato che citiamo nel corpo dell’articolo non è una percentuale ma l’eliminazione del morbillo accertata in Svizzera, che non dipende da stime campionarie: la verifica è della Regional Verification Commission dell’OMS Europa, che nel rapporto 2018 ha accertato l’interruzione della trasmissione endemica per il 2016 e il 2017 e nella riunione di Varsavia del giugno 2019 ha riconosciuto lo status di eliminazione. Precisazioni ulteriori: il calendario vaccinale svizzero è elaborato dalla Commissione federale per le vaccinazioni con l’Ufficio federale della sanità pubblica (non da Swissmedic, che si occupa di omologazione e farmacovigilanza); e la formula sul «principio etico dell’autodeterminazione» è di INFOVAC, piattaforma sostenuta dall’UFSP, mentre il divieto di vaccinazione forzata è affermato dalle autorità federali e discende dalla libertà personale, non da un articolo espresso della legge sulle epidemie, i cui articoli 20-23 disciplinano la materia. Fonti: bag.admin.ch, sezione Kantonales Durchimpfungsmonitoring; Richard, Mäusezahl, Basler, Eckert, Approaching measles elimination in Switzerland: changing epidemiology 2007-2018, «Swiss Medical Weekly», 149 (2019).

[14] Sui 166,67 €. La cifra deriva dall’applicazione dell’art. 16 della legge 689/1981 alla forbice dell’art. 1, comma 4: il meccanismo è di legge, l’aritmetica è nostra.

[15] Sulla revisione triennale. Scriviamo «non risulta pervenuta», non «non è stata trasmessa»: la differenza è quella spiegata alla nota 16. Un’attività tecnica risulta avviata: nel 2020 il nucleo strategico del gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni si espresse sulla valutazione ex comma 1-ter rilevando che «in assenza di informazioni più accurate, ogni esercizio valutativo risulterebbe incompleto», e segnalando che l’anagrafe nazionale vaccini non era pienamente funzionante. Quel documento non risulta pubblicato sul sito del Ministero: lo conosciamo perché è stato reso noto dalla stampa specializzata, e lo citiamo come tale. Non abbiamo invece trovato traccia né del decreto ministeriale né della relazione sostitutiva alle Camere previsti dalla norma. Per le scadenze del 6 agosto 2020 e del 6 agosto 2023 il termine è ampiamente decorso; per quella del 6 agosto 2026 sono trascorse poche settimane, e la trattiamo come pendente, non come inadempiuta.

[16] Il metodo, e i suoi limiti. Scriviamo «non risulta», non «non è stato fatto»: l’assenza di un ritrovamento non è la prova di un’assenza. Vale per i decreti di revisione, per le relazioni al Parlamento, per gli atti che avrebbero potuto sollecitare l’autorizzazione dei monocomponenti. Abbiamo cercato e non abbiamo trovato; chi disponga di quegli atti ce li segnali e correggeremo. E dove esprimiamo un giudizio invece di riportare un fatto, lo diciamo: sono giudizi la critica ai presupposti dell’art. 77 (la Corte ha deciso diversamente, nei limiti del suo sindacato), l’ipotesi sulla divisione tra i due commi, e l’intera sezione quattordicesima.

[17] Sul precedente italiano. Nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007, Accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005, Supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005, testo integrale consultato in quella sede. Da lì provengono, verbatim, l’obiettivo dell’evoluzione «dall’ambito degli interventi impositivi a quello della partecipazione consapevole delle famiglie»; la formula sul «progressivo e definitivo superamento dell’obbligo vaccinale»; il passaggio sul «superamento della annosa questione dell’obbligo vaccinale»; quello sull’«antica visione del vaccino come “obbligo di Stato”»; e la frase sul tetano citata alla terza sezione. Le quattro condizioni per la sospensione regionale sono riportate testualmente anche dal successivo Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014, documento del Ministero della Salute. In una precedente versione di questo articolo due formule erano attribuite al Piano senza che ne avessimo letto il testo: le abbiamo sostituite con le citazioni verificate in Gazzetta. La sostanza dell’indirizzo è comunque riferita anche nel ricorso della Regione Veneto e nella sentenza 5/2018. Legge regionale Veneto n. 7 del 23 marzo 2007: art. 1 (sospensione), art. 3 (comitato tecnico-scientifico e valutazione semestrale), art. 4 (ripristino con ordinanza). Sul bilancio dell’esperienza veneta non prendiamo posizione: la controversia è reale e l’esito dipende dall’indicatore e dall’anno-base scelti. Ciò che affermiamo è verificabile a prescindere: la clausola di ripristino non risulta mai attivata. 1 2

[18] Una precisazione che mitiga il quadro, e va data. L’articolo 3-bis, aggiunto in sede di conversione, prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 le aziende sanitarie, ricevuto dalle istituzioni scolastiche l’elenco degli iscritti fino a sedici anni, restituiscano l’indicazione di coloro che non risultano in regola. È un controllo incrociato che prima del 2017 non esisteva, e va riconosciuto: la legge non ha soltanto esteso gli obblighi, ha anche costruito un canale di verifica per la fascia scolastica. Resta che quel canale intercetta chi frequenta, e che l’anagrafe vaccinale — che sa anche degli altri — esisteva già prima.

[19] Sul tetano: i numeri e l’effetto di gregge. L’incidenza «inferiore a 1 caso su 1 milione di abitanti» e il dato sui soggetti oltre i 64 anni sono nella scheda c) della Relazione illustrativa, la stessa che contiene il «10 volte superiore alla media europea»: le due cifre distano poche righe. Il passaggio da «meno di 1 caso per milione» a «meno di sessanta casi l’anno» è una nostra moltiplicazione sulla popolazione residente, non un dato pubblicato. La media di 85 casi annui nel 1998-2002 e lo zero nella classe 0-14 anni sono nella tabella del Piano nazionale vaccini 2005-2007, che nel testo aggiunge: «da diversi decenni non si registrano casi di tetano in età pediatrica o adolescenziale». La frase citata alla terza sezione — «per il tetano il raggiungimento di coperture vaccinali elevate in età pediatrica non consente di ottenere un effetto di protezione indiretta di popolazione» — è nel Piano nazionale vaccini 2005-2007, sezione 2.1.3, S.O. n. 63 alla GU n. 86 del 14 aprile 2005. Converge con la posizione delle agenzie sanitarie: l’ECDC scrive che «il tetano è unico fra le malattie prevenibili da vaccino in quanto non è trasmissibile», e l’ISS che «la malattia non è contagiosa». Nulla di ciò riguarda l’utilità individuale della vaccinazione antitetanica, che non è in discussione in questo articolo.

[19-bis] Cosa questo articolo non sostiene. Non sostiene che i vaccini siano inefficaci o pericolosi — e neppure il contrario: sul merito clinico dei dieci prodotti non ci pronunciamo, perché non ne abbiamo la competenza e perché non è l’oggetto. Non sostiene che l’obbligo sia incostituzionale: la Corte ha deciso diversamente. Non sostiene che l’obbligo non esista o sia una finzione: giuridicamente esiste ed è pieno, e la sanzione è strumentale ad esso, non sostitutiva. Non chiede un inasprimento delle sanzioni né l’estensione delle misure impeditive. La parte fattuale sostiene una cosa sola: che tra ciò che è stato dichiarato e ciò che è stato scritto c’è una distanza documentabile. La contrarietà all’obbligo è la posizione di chi scrive, esposta nella sezione finale e dichiarata come tale.

[20] Sulla non reviviscenza. Il brocardo abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata è principio consolidato: lo richiamano la giurisprudenza amministrativa e quella di legittimità. Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 2012: «Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, dunque, non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, e comunque diverse da quella dell’abrogazione referendaria in esame» — la coda va riportata, perché il caso deciso era un’abrogazione referendaria. Presidenza del Consiglio dei ministri, Guida alla redazione dei testi normativi, punto 3.5: se si intende far rivivere una disposizione abrogata non è sufficiente abrogare la disposizione abrogativa, occorre specificare espressamente tale intento. Le eccezioni riconosciute sono tre e vanno dette: l’annullamento della norma abrogatrice da parte della Corte costituzionale, che opera ex tunc; la volontà espressa del legislatore; e — secondo parte della dottrina — l’abrogazione di una disposizione la cui ratio unica ed esclusiva fosse meramente abrogativa. Nessuna di queste ricorre automaticamente nel caso di una semplice abrogazione delle norme del 2017.

[21] Sull’iter parlamentare. Camera dei deputati, XVII legislatura, schede degli atti A.C. 4533 (presentato il 7 giugno 2017, assegnato lo stesso giorno alla XII Commissione, «Restituito al Governo per essere ripresentato all’altro ramo l’8 giugno 2017») e A.C. 4595 (trasmesso dal Senato il 21 luglio 2017, esame in Commissione 21-25 luglio, Assemblea 26-28 luglio). Senato, A.S. 2856, approvato con modificazioni il 20 luglio 2017. Questione di fiducia posta dal Governo e approvata alla Camera con 305 voti favorevoli, 147 contrari e 2 astenuti; voto finale 296 a 92. Il parere del Comitato per la legislazione è nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni della Camera, Comitato per la legislazione, seduta di martedì 25 luglio 2017 (bollettino n. 860), esame ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento; relatore Giovanni Monchiero, presidente Tancredi Turco; parere con condizioni e osservazioni approvato. Da lì provengono, verbatim, tutti i passaggi citati alla sesta, all’undicesima e alla dodicesima sezione, compresa la constatazione finale del presidente. Rettifica: in una versione precedente di questo articolo scrivevamo che non risultava un pronunciamento del Comitato, avendolo dedotto dalla sua assenza fra gli organi elencati nelle schede dei due atti. Era una deduzione sbagliata: l’assegnazione al Comitato segue l’articolo 96-bis e non compare in quell’elenco. Il parere esiste, lo abbiamo letto, ed è più severo di quanto avessimo supposto. Lo segnaliamo perché è esattamente il tipo di errore contro cui mette in guardia la nota 16. Quanto al ritiro e alla ripresentazione all’altro ramo, restano prassi ordinaria di alternanza fra le Camere e non attribuiamo a quel passaggio alcuna intenzione.

[23] Sui dati della revisione. Rete nazionale di farmacovigilanza e natura passiva della raccolta: AIFA, Rapporto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia — Anno 2016, che definisce la sorveglianza delle segnalazioni spontanee «farmacovigilanza passiva»; ISS-EpiCentro, «La farmacovigilanza dei vaccini in Italia». La frase citata sul tasso di segnalazione è nello stesso Rapporto 2016, così come la precisazione che per i vaccini diversi dagli antinfluenzali non è stato possibile calcolare il tasso rispetto alle dosi vendute e sono stati usati tassi rispetto alla popolazione. Anagrafe nazionale vaccini: art. 4-bis del d.l. 73/2017 come convertito, e d.m. 17 settembre 2018 (GU 5 novembre 2018); l’elenco dei soggetti registrati e le finalità — verifica delle coperture, monitoraggio dei programmi — sono in quel decreto. Che l’Anagrafe non registri eventi avversi non è una nostra deduzione polemica: è il perimetro dell’atto istitutivo, e gli eventi avversi restano nella Rete nazionale di farmacovigilanza. Va aggiunto che il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2023-2025 elenca ancora fra i propri obiettivi quello di «completare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali regionali e mettere a regime l’anagrafe vaccinale nazionale», pur essendo il sistema disponibile per l’alimentazione dalle Regioni dal primo trimestre 2019. Sul primato italiano nelle segnalazioni e sul segnale PCV13-esavalente: G. Bonaldo et al., «Ten years of vaccinovigilance in Italy: an overview of the pharmacovigilance data from 2008 to 2017», Scientific Reports 10 (2020). Cosa NON sosteniamo, e lo diciamo qui perché è il passaggio più delicato dell’articolo: non sosteniamo che il calendario vaccinale sia insicuro, né che manchino studi sulle co-somministrazioni — che esistono, sono nelle schede tecniche dei prodotti con dati quantitativi, e hanno prodotto segnali poi approfonditi. Non entriamo nel merito clinico. Il rilievo è esclusivamente sul rapporto fra ciò che una norma pretende di verificare e ciò che l’ordinamento ha predisposto perché quella verifica sia possibile.

[24] Sulle abolizioni degli anni Settanta. Le date: Paesi Bassi, abrogazione della Inentingswet 1975; Svezia e Norvegia 1976; Germania federale, soppressione della prima vaccinazione 1976 e abrogazione integrale dell’Impfgesetz del 1874 con legge del 24 novembre 1982, effetto dal 1° luglio 1983; Portogallo 1976; Spagna, sospensione 1979 e legge 22/1980; Francia, legge 79-520 del 2 luglio 1979 sulla primovaccinazione e legge 84-404 del 30 maggio 1984 sull’intero obbligo; Regno Unito, abolizione con il National Health Service Act 1946, effetto dal 5 luglio 1948, dopo che la clausola di obiezione di coscienza del Vaccination Act 1898 aveva già svuotato l’obbligo. Avvertenza: le date olandesi e scandinave provengono da fonti secondarie concordanti ma non le abbiamo verificate sui testi normativi originali; le altre sì. Una precisazione di perimetro che vale per tutto l’articolo. Qui si parla soltanto dell’obbligo vaccinale pediatrico generale. Restano fuori due istituti diversi, che non vanno confusi con quello: l’obbligo per categorie professionali — in Italia, per esempio, l’antitetanica è obbligatoria per alcune categorie di lavoratori esposti, ai sensi della legge 292/1963 e del d.P.R. 1301/1965, e l’antiepatite B per gli operatori sanitari — e la vaccinazione come condizione di accesso a un servizio educativo, che è cosa distinta dall’obbligo in sé, come mostrano il Belgio, dove alla singola vaccinazione obbligatoria per legge si affiancano nella Comunità francese sette condizioni d’accesso al nido, e la stessa legge italiana, che tiene i due piani in due articoli separati. Le comparazioni di questo articolo riguardano il primo istituto, e i conteggi seguono quella definizione. Il Belgio introduce l’obbligo antipolio con arrêté royal del 26 ottobre 1966, efficace dal 1° gennaio 1967, contestualmente all’abbandono dell’obbligo antivaioloso. Non abbiamo trovato uno studio che descriva come tale una «tendenza europea all’abbandono dell’obbligo»: la ricostruzione che proponiamo — fine dell’obbligo antivaioloso dopo l’eradicazione, mantenimento del nucleo residuo, cessazione della creazione di obblighi nuovi — è nostra, ed è verificabile Paese per Paese sulle date qui sopra.

[25] Sulle sei riforme 2014-2024. Il set dei sei Paesi è identificato dallo studio comparativo citato alla nota 13. Gli atti: Italia, d.l. 73/2017 conv. l. 119/2017. Polonia, regolamento del Ministro della Salute del 3 novembre 2016, Dz.U. 2016 poz. 1815, in vigore dal 1° gennaio 2017, che modifica il regolamento del 18 agosto 2011; si tratta di un’estensione, perché l’antipneumococcica era già obbligatoria per i gruppi a rischio. Francia, art. 49 della legge n. 2017-1836 del 30 dicembre 2017, attuata dal décret n. 2018-42 del 25 gennaio 2018. Croazia, «Programma triennale di vaccinazione obbligatoria 2019-2021», firmato dal Ministro il 16 luglio 2018 sulla base dell’art. 54 c. 2 del Pravilnik (Narodne novine 103/2013): è un programma amministrativo, non una legge né un regolamento. Ungheria, decreto ministeriale 12/2019 (VII. 3.) EMMI, che modifica il decreto 18/1998 (VI. 3.) NM; obbligo dal settembre 2019. Germania, Masernschutzgesetz del 10 febbraio 2020, BGBl. I p. 148, che modifica il § 20 dell’Infektionsschutzgesetz, in vigore dal 1° marzo 2020; il parere del Deutscher Ethikrat del 27 giugno 2019 sconsigliava un obbligo generale e lo riteneva appropriato solo per il personale sanitario, sociale ed educativo. Due precisazioni che ci penalizzano e vanno date: in Germania non esiste in commercio un vaccino monovalente contro il morbillo, sicché l’obbligo si adempie di fatto con il trivalente; e per l’Ungheria l’assenza di un parere tecnico preventivo è un non trovato, non un accertamento.

[26] Sulla cessazione del monovalente antitetanico. Sanofi S.r.l., comunicazione del 2 febbraio 2026 alle federazioni e ai distributori farmaceutici, oggetto «cessazione della commercializzazione della confezione IMOVAX TETANO 40 IU sospensione iniettabile (AIC n. 026171013) — vaccino tetanico monovalente». Da lì provengono, verbatim, la qualificazione come «sola formulazione monovalente contro il tetano autorizzata in Italia», le due date (retail dal 31 maggio 2026, ospedaliero dal 31 dicembre 2026), la dichiarazione che la decisione non dipende da problemi di qualità o sicurezza, e il passaggio sui «pochi Stati, tra cui l’Italia», che devono ancora completare la transizione ai combinati. Sui prezzi, l’avvertenza è d’obbligo: le due cifre citate — circa 7,75 euro per Imovax Tetano e 29,72 euro per Boostrix — sono prezzi al pubblico da banche dati farmaceutiche, non listini ufficiali AIFA, e non riflettono quanto il Servizio sanitario paga per le forniture, che si acquistano per gara a condizioni non pubbliche. Le riportiamo perché il canale che ha chiuso per primo è proprio quello al pubblico. E ci fermiamo lì: dalla differenza di prezzo non ricaviamo un movente. La chiusura di una linea a volumi contenuti e lo spostamento della domanda su un prodotto a margine maggiore sono due spiegazioni che prevedono la stessa decisione, e da una decisione compatibile con due moventi non si ricava il movente. Quello che affermiamo è l’effetto: un diritto di legge che dipende dalla permanenza in commercio di un prodotto, e una permanenza che è decisione privata. Sul registro: la pagina AIFA «Vaccini obbligatori e a offerta gratuita e attiva (legge 119/2017)», consultata il 26 agosto 2026, elenca ancora Imovax Tetano fra gli anti-tetanici, pur dichiarando in premessa che non sono considerate le confezioni per cui i titolari abbiano comunicato la cessata commercializzazione. La legge impone una pubblicazione annuale: il disallineamento può dipendere da questo, ed è esattamente il limite che segnaliamo.

[22] Sull’efficacia dell’obbligo. A. Sindoni et al., «Effect of the mandatory vaccination law on measles and rubella incidence and vaccination coverage in Italy (2013-2019)», Human Vaccines & Immunotherapeutics 18 (2022), 1950505. O. M. Vaz et al., «Mandatory Vaccination in Europe», Pediatrics 145 (2020), n. 2, e20190620: l’associazione è di +3,71 punti percentuali (IC 95%: 1,68-5,74) su ventinove Paesi, ed è associativa, non causale; sulla stessa rivista è stata pubblicata una critica metodologica formale («Let’s Not Make Conclusions About Mandatory Vaccination From Imperfect Regression Analysis», Pediatrics 146 (2020), n. 2). Progetto ASSET (FP7, grant n. 612236, coordinamento Istituto superiore di sanità): non è uno studio peer-reviewed ma una visualizzazione di dati pubblicata nel 2016 su coperture UNICEF 2007-2013, i cui autori premettono che l’analisi «non può fornire prova piena dell’efficacia o inefficacia» dell’obbligo. Le due fonti non hanno lo stesso peso e non le presentiamo come se lo avessero.

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